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Lavoro accessorio. Circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociale.

Con la circolare n. 4/2013 il Ministero del Lavoro ha fornito le seguente indicazione operative per il personale ispettivo in merito al lavoro accessorio – Riforma del lavoro L. n.92/2012.

La prestazione di lavoro accessorio è un’attività lavorativa regolare meramente occasionale e non comporta assolutamente gli obblighi e i diritti di un rapporto di lavoro subordinato. Visto che il lavoro accessorio si intende come una rapporto lavorativo diretto tra il committente è il lavoratore, quindi, senza il tramite di intermediari (tranne nel caso degli steward delle società calcistiche), non è possibile avvalersi di questo tipo di “rapporto di lavoro” per le attività di appalto. Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio si effettua con i buono lavoro, del valore nominale di 10 euro ognuno. A tale proposito la normativa vieta espressamente che con un solo voucher si paghino più ore di lavoro oltre che non è possibile utilizzarli dopo 30 giorni dall’acquisto (durante il periodo transitorio, i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 possono essere spesi entro il 31 maggio 2013).

In base alla presente circolare, il compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire è di 5000 euro netti nel corso dell’anno solare (cioè entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento), indipendentemente dal numero di committenti. Ciò vuol dire che il compenso quantitativo annuale interessa al lavoratore e non più al committente come era precedentemente. Infatti, il committente può richiedere al lavoratore una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, in quanto ancora non è completato il sistema informatizzato di monitoraggio e, quindi, soltanto il lavoratore conosce tale informazione. Comunque il superamento dei limiti non determina la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato (con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative) a meno che le prestazioni rese siano simili a quelle del personale già dipendente del committente.

Inoltre, la circolare chiarisce che nel caso in cui il committente sia un professionista o un imprenditore commerciale, il compenso per il lavoro accessorio non potrà mai essere superiore a € 2000. Bisogna tener presente che con l’espressione “imprenditore commerciale” si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” corrisponda strettamente al concetto di attività di impresa.

Per l’attività lavorativa accessoria svolta nel settore agricolo è possibile ricevere un compenso massimo di € 5000 a condizione che il lavoratore accessorio è un pensionato o un giovane studente o nel caso in cui il committente è un piccolo imprenditore agricolo indipendentemente da chi è il lavoratore accessorio.

Una nota importante in merito al lavoro accessorio va dedicata agli stranieri.
L’art. 72 del. d.lgs. n. 276/2003 prevede che sul  compenso ricevuto per prestazioni di lavoro accessorio non debbano essere pagate le imposte né tanto meno tali compensi influiscono sullo stato  di disoccupato e/o inoccupato, nel senso che, ad esempio, nel caso in cui si percepisca una indennità di disoccupazione, questa non può essere derogata.
Per di più, i compensi percepiti nell’ambito delle prestazioni accessorie,  possono essere cumulati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si fa presente però, che non sono sufficienti, per la richiesta del rilascio o rinnovo del permesso, i soli compensi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorie, poiché la legge in tale ambito fissa un tetto massimo: il lavoratore “accessorio” può percepire complessivamente 5000 euro e per rinnovare il permesso per lavoro subordinato lo straniero deve dimostrare di aver guadagnato almeno un importo pari all’assegno sociale, € 5749,90  (per il rinnovo di un permesso per lavoro autonomo l’importo minimo è più alto, € 8.500 circa).

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