Cosa si intende per lavoro in nero?
Si considera lavoro in nero (lavoro irregolare) un rapporto subordinato instaurato senza adempiere all’obbligo di procedere all’invio della comunicazione alle autorità (Centro per l’Impiego, Inps o Inail a seconda del tipo di attività di lavoro).
Che cosa cambia?
L’art. 14 del D.L. n.145/2013 prevede la maggiorazione delle sanzione amministrative per chi impiega lavoratori “in nero”, per chi viola la disciplina che regola la durata media dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali nonché decreta la maggiorazione delle “somme aggiuntive” che si deve versare per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008)
In merito alla violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro, dalla data di entrata in vigore del D.L. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013), il datore di lavoro che non rispetta i limiti massimi dell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, così come i riposi giornalieri e settimanali che spettano per diritto al lavoratore, sarà soggetto ad importi sanzionatori raddoppiati. Per l’individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di calcolo devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. I periodi che ricadono prima di quella data saranno soggetti al pregresso regime sanzionatorio.
Inoltre, si stabilisce l’aumento del 30% della sanzione relativa alla sospensione dell’attività lavorativa: € 1.950 nelle ipotesi di sospensione dell’attività per lavoro irregolare e € 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per la maxisanzione per il lavoro in nero, le sanzione vengono aumentate del 30%, indipendentemente del fatto che il lavoratore in questione risulti regolarmente assunto per il periodo lavorativo successivo. Inoltre, sino al 21 febbraio 2014 perdurava l’applicabilità della procedura di diffida ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
Quando si applica la maxisanzione?
La maxisanzione si applica solo al lavoro dipendente, tranne nel caso si tratti di un rapporto di lavoro domestico (colf e badanti), e pertanto non si applica ai rapporti di lavoro dei collaboratori occasionali, dei co.co.pro., dei co.co.co. e degli associati in partecipazione se vengono rispettati come tali e non utilizzati per maschera veri rapporti subordinati.
La maxisanzione si applica quando il datore di lavoro non adempie con l’obbligo della comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego per i dipendenti e Inps e Inail per i lavoratori accessori.
Attualmente gli importi della maxisanzione va da un minimo pari a € 1.950 ad un massimo pari a € 15.600 se il lavoratore impiegato non risulta mai regolarizzato più € 195 per ogni giorno di occupazione irregolare oppure da un minimo pari a € 1.350 ad un massimo pari a € 10.400 più e 39 per ogni giorno di occupazione irregolare se il lavoratore è stato prima impiegato in nero e successivamente regolarizzato.
Fattispecie particolari e scriminanti: ci sono dei casi particolare e delle circostanze che possono incidere nella diminuzione oppure nell’annullamento dell’imputabilità del reato.
- Ravvedimento operoso: Il datore di lavoro procede a regolarizzare spontaneamente e per l’intera durata il rapporto di lavoro inizialmente instaurato senza la comunicazione obbligatoria prima che il personale ispettivo arrivi in azienda oppure di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica.
- Assenza di volontà di occultare il rapporto di lavoro: si può evitare l’applicazione della maxisanzione se si presenta l’idonea documentazione in merito all’assolvimento degli obblighi contributivi (DM10, EMENS. UNIEMENS)
- Causa di forza maggiore ed eventi straordinari: Non solo si considerano gli eventi naturali catastrofici, ma anche quelli che data la propria imprevedibilità rendono improrogabile l’assunzione del lavoratore e, di conseguenza, impossibile la relativa comunicazione. Attenzione! Non rientrano in questo caso le assunzioni d’urgenza e quelle “extra” del settore turistico in quanto è prevista una comunicazione preventiva con dati semplificati da integrare entro 3 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
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