Circolare n. 7 del 20 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Lavoro nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali e attività di “promoters”.
La circolare n. 7 rammenta che si può utilizzare il contratto a progetto soltanto quando l’attività ad svolgersi connota il raggiungimento di un risultato specifico nonché viene compiuta in completa autonomia da parte del collaboratore senza che ci sia nessun vincolo di subordinazione.
Il contrato a progetto può essere utilizzato dalle organizzazioni socio assistenziali soltanto nel caso in cui l’attività del collaboratore sia descritta puntualmente nel progetto e raggiunga un obiettivo specifico. Per di più, il collaboratore deve essere completamente autonomo è determina unilateralmente e discrezionalmente come svolgere la propria attività senza che sia una previa autorizzazione o una successiva giustificazione. Ciò vuol dire che chi ha un vincolo orario o gli vengono date delle indicazioni operative su come svolgere la propria attività non potrà essere inquadrato come co.co.pro. in quanto tale caratteristiche sono proprie del rapporto subordinato.
Chi, invece, lavora come promoter non può avere un contratto a progetto visto che le caratteristiche delle attività svolte sono simili a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite. Infatti, nella circolare si evidenzia che, indipendentemente del vincolo di subordinazione, il collaboratore deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Inoltre, nel caso in cui non ci sia un vero rapporto di subordinazione, l’attività avrà carattere occasionale e, quindi, potrà essere inquadrata come un lavoro occasionale accessorio sino al raggiungimento del reddito annuo massimo di 5000 euro derivanti da tale attività.