Deroga al regime transitorio per i cittadini neocomunitari per l’avviamento di un’attività di lavoro autonomo
Ministero delle Attività Produttive
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Circolare n. 3593/C
Prot. n. 11076
Roma, 9 dicembre 2005
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Alle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura |
Loro Sedi |
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Alla Regione autonoma della Valle d’Aosta – Asses. dell’industria, dell’artigianato e dell’energia |
Aosta |
e, p.c. |
Alla Regione Autonoma Sicilia – Asses. della cooper., del comm., dell’artigianato e della pesca |
Palermo |
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Alla Regione Autonoma F.V.G. – Pres. della Giunta – Seg. Generale – Servizio di vigilanza enti |
Trieste |
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Alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Ufficio per le Camere di commercio |
Trento |
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Alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Commercio e cooperazione |
Trento |
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Alla Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione VII enti locali |
Bolzano |
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Alla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato industria e commercio |
Cagliari |
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Unioncamere |
Roma |
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All’istituto Guglielmo Tagliacarne |
Roma |
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All’Ambasciata della Repubblica di Polonia |
Roma |
OGGETTO: Applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004.
L’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, ha esposto allo scrivente Ministero le difficoltà incontrate da cittadini polacchi al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese per l’avvio di un’attività imprenditoriale, rilevando una disparità di trattamento con i cittadini comunitari degli originari quindici stati membri.
Con il decreto riportato in oggetto, recante programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004, per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 sono stati disapplicati, in via transitoria, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Il citato regolamento comunitario, nei primi sei articoli fa esclusivamente riferimento al lavoro subordinato dipendente, e non anche al lavoro autonomo.
Pertanto, i lavoratori autonomi degli Stati membri indicati nell’art. 1 del DPCM 20 aprile 2004 possono iscriversi presso il registro delle imprese, fermo restando che, ove trattasi di attività regolamentata, sarà necessario il previo riconoscimento dei titoli professionali a norma delle direttive europee e dei relativi decreti legislativi di recepimento.
Il Direttore Generale
Mario Spigarelli
Regolamento CEE n. 1612/68 del Consiglio del 15/10/1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.
… omissis …
Parte Prima
L’impiego e la famiglia dei lavoratori
Titolo I
Accesso all’impiego
Articolo 1
1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.
… omissis …
Articolo 6
1. L‘assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri, discriminatori a motivo della cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell’altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.
2. Tuttavia, il cittadino titolare di un’offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell’offerta