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Circ Min Econ e Fin prot. 2280/2004 Assegni familiari e detrazioni fiscali

Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

 

Lettera prot. 2280

Roma, 15 marzo 2004

  Al Gabinetto del Ministro
Roma
e, p.c. All’Agenzia delle Entrate
Loro sedi
  All’Ufficio del Capo Dipartimento
Loro sedi
  All’Ufficio legislativo – finanze
Loro Sedi

OGGETTO: Detrazioni fiscali e assegni familiari per lavoratori extra-comunitari occupati in Italia.

Con la nota evidenziata in riferimento il Gabinetto del Ministro ha chiesto le valutazioni di competenza in ordine alla questione rappresentata dalla ambasciata italiana a Dakar e trasmessa per il tramite della Direzione Generale degli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Esteri, concernente le modalità di attribuzione delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari per i lavoratori extracomunitari occupati in Italia aventi, secondo il loro ordinamento, più mogli e figli a carico.

In particolare, la suddetta ambasciata, nell’evidenziare che l’art. 21, comma 6-bis, del DL. 269 del 2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003) dispone che il diritto alla detrazione per i figli a carico di cittadini extracomunitari deve essere certificato, nei riguardi del sostituto di imposta, dallo stato di famiglia, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine, fa presente che molti lavoratori extracomunitari residenti in Italia si rivolgono a tale ambasciata per ottenere la predetta documentazione.

In considerazione, inoltre, che il Codice della famiglia in vigore in Senegal, prevede la poligamia, l’ufficiale di stato civile rilascia uno "livret de famille"(equivalente allo stato di famiglia) per ogni moglie, sul quale sono iscritti i figli della coppia.

Per quanto di competenza, preliminarmente si evidenzia che la disciplina della detrazioni per carichi di famiglia è contenuta nell’art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi come modificalo dal D. Lgs. n. 344 del 2003, il quale individua i familiari e quali sono le condizioni per cui gli stessi possono considerarsi a carico del contribuente.

Si tratta, in particolare, delle persone elencate nell’art. 433 del codice civile, ossia del coniuge, dei figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, e gli affidati o affiliati, nonché: dei discendenti dei figli; dei fratelli e delle sorelle; dei generi e delle nuore; dei suoceri e delle suocere; dei genitori; dei nonni e delle nonne.

Affinché, i familiari sopra elencati siano considerati a carico, è necessario, inoltre, che ricorrano determinati requisiti.

Più precisamente il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, nonché i figli si considerano a carico a condizione che nel corso del periodo d’imposta non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

Per il coniuge legalmente ed effettivamente separato e per gli altri familiari di cui all’arco 433 del c.c., oltre al requisito reddituale, è richiesta anche la convivenza con il contribuente, ovvero il percepimento di un assegno alimentare non disposto dall’autorità giudiziaria.

Da quanto sopra evidenziato, emerge chiaramente che, ai fini dell’individuazione delle persone che si considerano a carico del contribuente e che quindi danno diritto alla fruizione delle relative detrazioni, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e del diritto di famiglia italiano.

Con particolare riferimento al coniuge si deve comunque osservare che nell’ordinamento interno il matrimonio, pur avendo cessato di essere indissolubile per effetto dell’introduzione del divorzio, presenta comunque la caratteristica dell’esclusività (ossia è monogamico) con la conseguenza che sul piano fiscale la detrazioni per il coniuge non può che essere riconosciuta all’unico coniuge del contribuente interessato.

Relativamente ai figli, invece, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, fra le altre cose, come noto, è stata introdotta la sostanziale equiparazione dei figli naturali (anche dei cd. "adulterini" cioè dei figli naturali procreati in costanza di matrimonio) con i figli legittimi. Il riconoscimento di un figlio naturale comporta, da parte del genitore, l’assunzione di tutti i diritti e di tutti i doveri che si hanno nei confronti di un figlio legittimo.

Ne consegue, come emerge anche dal tenore letterale dell’art. 13 del Tuir che la detrazione per figli viene comunque riconosciuta anche quando ad esempio si tratti di figli naturali riconosciuti.

Il Direttore dell’Ufficio

Paolo Puglisi

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