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Chiarimenti in materia di anagrafe e stato civile.

 

Circolare ministero dell’Interno del 19 agosto 2009:

OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza

pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

 

La legge 15 luglio 2009 n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha apportato notevoli modifiche  in materia di anagrafe e stato civile. Il Ministero ha emesso  una circolare, il 19 agosto u.s.,  con lo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi  delle legge.

L’art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull’immigrazione ,come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce infatti che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

Dalla lettura della norma si poteva evincere che per l’iscrizione in anagrafe del minore era necessario esibire un permesso di soggiorno in corso di validità. Al fine di evitare errate interpretazioni la circolare ha chiarito che l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale.

La circolare inoltre ha chiarito altri punti: nel caso in cui  lo straniero  che vuole contrarre matrimonio,deve presentare all’ufficiale dello stato civile – oltre al tradizionale nulla osta – anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano; ha poi chiarito che gli uffici comunali  possono, in maniera discrezionale, verificare l’idoneità dell’alloggio al momento della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica; il termine a decorrere dal quale è possibile avviare il procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora è stato ridotto  da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.

 

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