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Circolare Ministero Interno n. 10 del 7 agosto 2009 Regolarizzazione colf e badanti

Con la circolare n. 10 del 7 agosto 2009, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno stabilito le modalità e gli adempimenti da compiere per l’emersione dei lavoratori domestici.
REGOLARIZZAZIONE, LE SPIEGAZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Come spiega il Viminale, si tratta di un procedimento esclusivamente on line che sarà attivo sul sito del Ministero dell’Interno dal 1° al 30 settembre prossimo, attraverso il quale la posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata.
A partire dal 21 agosto – sottolineano dal Ministero dell’interno – i datori di lavoro dovranno pagare il contributo di 500 euro per ciascun lavoratore tramite il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari o postali, oppure on line già dai prossimi giorni su
www.interno.it o sui siti dell’Agenzia dell’entrate, del ministero del Lavoro e dell’Inps.
È necessario, inoltre, acquistare una marca da bollo di 14,62 euro, il cui codice a barre telematico verrà richiesto durante la compilazione della domanda.
Requisiti per l’emersione
Lavoro di sostegno al bisogno familiare – Colf
Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito annuo, per il 2008, non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito).
Il reddito del nucleo familiare, invece, non potrà essere inferiore a 25 mila euro se i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono più di uno.
Si può presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
Assistenza a persone affette da patologie o handicap – Badanti
Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione dell’autosufficienza – propria o della persona per cui si richiede l’assistenza – al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente presentare la documentazione di invalidità civile. Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare. Nel caso in cui si presentino due domande per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestarne la necessità.
Ciascun nucleo familiare può, quindi, chiedere la regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1 colf e 2 badanti).
Presentazione della domanda on line
Il datore di lavoro potrà presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno –
www.interno.it. Dal sito, infatti, sarà possibile scaricare il programma per l’accesso al modulo che dovrà essere compilato ed inviato entro il 30 settembre 2009. È possibile, eventualmente, compilare la domanda, salvarla ed inviarla successivamente, ma sempre entro la data stabilita. Nella sezione dedicata saranno disponibili, inoltre, il manuale d’uso ed un servizio di help desk per supportare l’utente nella compilazione. Inoltrato il modulo, il sistema informatico invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dell’utente che ha effettuato la richiesta. La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail. La ricevuta sarà disponibile all’interno del sito nell’area “elenco domande inviate” e potrà essere stampata successivamente alla ricezione della e-mail di conferma. È importante che il datore di lavoro consegni una copia della ricevuta al lavoratore per attestare l’avvenuta presentazione della domanda di emersione.
Il supporto dei comuni
I datori di lavoro potranno richiedere assistenza ai Comuni per la compilazione e la spedizione delle dichiarazioni di emersione in via informatica. I comuni, quindi, potranno scaricare i moduli, acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative alle procedure di emersione ed informare i cittadini ai quali abbiano assicurato l’assistenza.

Cosa succede dopo
Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande. Acquisito il parere della Questura su eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro ed il lavoratore saranno convocati per: la verifica delle dichiarazioni rese per via informatica nella domanda di emersione; l’acquisizione delle documentazioni reddituali o sanitarie necessarie; la verifica dell’avvenuto versamento del contributo di 500,00 euro; la verifica del codice identificativo dell’imposta di bollo (codice a barre telematico). Successivamente si procederà alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale. Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione saranno, inoltre, presenti operatori INPS per consentire al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente sul posto.

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