Il Ministero dell’Interno interviene per chiarire sull’annotazione delle convenzioni matrimoniali sugli atti formati all’estero e trascritti ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 396 del 2000. Con la circolare n. 22, il Ministero dell’Interno, facendo seguito al parere del Consiglio di Stato n. 1732 del 2011 specifica che tali annotazioni sono possibili in applicazione dei principi di buon andamento e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Il consiglio di Stato richiesto di un parere sul regime delle annotazioni, si è espresso nel senso che “per ragioni di semplificazione degli adempimenti procedurali ed al fine di tener conto di quanto emerso in giurisprudenza, si ritiene che l’articolo 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 non debba essere interpretato nel senso che sia preclusa l’annotazione, in analogia con quanto avviene per la trascrizione avente efficacia piena, ad es. delle convenzioni matrimoniali, ma ciò sempre e solo in chiave di agevolazione dell’interesse dei cittadini stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi esteri. Quanto poi alla possibilità di consentire il rilascio della copia integrale a terzi interessati oltre che ai soggetti menzionati nell’atto, si rileva che l’art. 19, comma 3, del citato d.p.r. non osta a tale interpretazione, dovendosi quindi ritenere che la circolare MIACEL n. 2/2001 sia stata eccessivamente restrittiva in proposito.”
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