Con la circolare n. 15/2016, il Ministero dell’Interno ha dato alcune indicazioni in merito agli adempimenti che devono seguire gli Ufficiali di Stato Civile in merito alle unioni civili.
In particolare, la circolare parla sulle coppie omosessuali e il loro diritto fondamentale e assoluto a costituirsi in unione civile, diritto che non può essere messo in discussione. Tale formazione sociale, come nuovo istituto giuridico, è disciplinato dagli stessi presupposti costituzionali del matrimonio, per cui riconosce alla coppia molti diritti e doveri che riguardano ai coniugi.
La circolare in merito verrà applicata come regolamento transitorio in prospettiva di semplificazione degli adempimenti degli Ufficiali dello Stato Civile e disciplina in sequenza le varie fasi procedurali:
- Richiesta di costituzione dell’unione: le parti possono scegliere il come ove costituire l’unione e tale scelta verrà messa nel verbale della richiesta. Qualora uno dei richiedente non possa essere presente per comprovanti motivi di saluti, l’ufficiale riceverà la richiesta presso il luogo ove si trova la persona impedita. Per la dichiarazione di costituzione dell’unione, viene stabilita una data indicata dalle parti stesse e successiva di almeno 15 giorni (periodo necessario per l’istruttoria della pratica
- Verifiche: periodo di istruttoria
- Costituzioni dell’unione: Nella data fissata nella richiesta, l’unione si costituisce mediante dichiarazione congiunta delle parti di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile e nella presenza di 2 testimoni.
- Registrazione: Viene rilasciato un verbale che verrà successivamente iscritto, con l’eventuali annotazioni, rispettivamente nel registro provvisorio delle unioni civili e negli atti di nascita degli interessati.
Si precisa che in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’unione può essere costituita anche in assenza della richiesta.
In merito all’eventuale scelta di un cognome comune, tale cambiamento verrà annotato nella scheda anagrafica della parte interessata.
Nei documenti o negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, l’interessato potrà richiedere che venga iscritto “unito/unita civilmente”.
In merito al scioglimento dell’unione, la legge prevede che può essere in comune accordo oppure anche se solo una delle parti manifesta la volontà di sciogliere il vincolo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Decorsi 3 mesi potrà essere proposta domanda di scioglimento. Anche in questo caso, il compito dell’Ufficiale dello Stato Civile è quello di redigere il verbale della volontà di scioglimento.
Infine, la circola ha dato indicazioni in merito ai cittadini stranieri che intendono costituire un’unione civile in Italia, facendo prevalere il diritto di volersi costituire in un’unione civile anche qualora le leggi dello Stato di appartenenza non lo consente.