Roma – 24 giugno 2013 – Non sarà più la svista di un genitore o di un ufficio comunale a bloccare il cammino verso la cittadinanza dei ragazzi nati e cresciuti in Italia. E quando compiranno 18 anni una lettera del Comune dovrà avvisarli che è arrivato il momento di presentare domanda per diventare italiani.
Lo prevede il decreto legge n. 69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, il cosiddetto “Decreto del Fare”, arrivato venerdì in scorso Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore sabato. Al suo interno è confluito infatti anche un articolo sulle “Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia” voluto dal ministro dell’Integrazione Cècile Kyenge.
Meno ostacoli
Cosa dice? Innanzitutto che a chi chiede la cittadinanza a 18 anni “non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione” e che “può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”.
Si risolveranno così, ad esempio, i casi bloccati da un “buco” nell’iscrizione all’anagrafe. È possibile, infatti, che un bambino continui ad essere in Italia regolarmente, insieme a genitori che hanno un permesso di soggiorno, ma sparisca per un periodo dai registri dei residenti perché la famiglia si trasferisce e non comunica subito alla pubblica amministrazione dove vive.
Ora, dove non potranno parlare i certificati storici di residenza potranno parlare altri tipi di documenti. Quali? Ad esempio certificati scolastici, attestati di vaccinazioni o certificati medici. Impossibile negare la presenza in Italia di un bambino che, anche se non risultava iscritto all’anagrafe, frequentava la scuola elementare, faceva un richiamo dell’antitetanica o si ricoverava per togliersi le tonsille.
In realtà, una certa elasticità nella valutazione delle prove della presenza in Italia, in caso di brevi assenze dai registri anagrafici, era già prevista in una circolare firmata nel 2007 dall’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato. E anche diverse sentenze hanno accolto i ricorsi di giovani che si trovavano nelle situazioni che abbiamo descritto prima, purchè potessero dimostrare che erano nati e cresciuti qui. La novità è che adesso questi orientamenti acquistano forza di legge e valgono finalmente per tutti.
"Vieni in Comune, puoi diventare italiano"
Ma non finisce qui. Il decreto dice anche che “gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio”, la possibilità di chiedere al cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Se non lo fanno, “il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”. È un passo avanti importante, che permetterà a tutte le seconde generazioni di conoscere i loro diritti, responsabilizzando io Comuni.
La novità riprende una buona pratica e la generalizza. L’invio della lettera ai neomaggiorenni è infatti un’iniziativa già avviata volontariamente da diverse amministrazioni, che hanno aderito alla campagna “18 anni, in Comune” promossa dall’Anci.
“Caro/a, nell’anno in corso compirai o hai compiuto i 18 anni, un passaggio molto importante e delicato. Questo momento, fondamentale anche per tutti i tuoi coetanei, sarà per te ancora più decisivo perché potrai finalmente richiedere la cittadinanza italiana: ne hai assolutamente diritto…” scrive, ad esempio, il Comune di Milano.
“E' una finestra sui tuoi diritti – avverte la lettera – di cui puoi però usufruire solo per un anno. Infatti quando compirai 19 anni purtroppo questa opportunità verrà meno e per ottenere la cittadinanza italiana potrai rivolgerti unicamente al Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura, con tempi e costi della pratica decisamente più impegnativi”.
I frutti non si sono fatti attendere, se è vero che nei Comuni coinvolti le domande per la cittadinanza sono aumentate, la riprova che l’informazione può fare la differenza. Adesso sarà così in tutta Italia.
Elvio Pasca
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(GU n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50 )
Art. 33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.