13 febbraio 2015 – La recente Legge n. 190/2014, c.d Legge di Stabilità 2015, al fine di ridurre gli elevati tassi di disoccupazione, ha introdotto importanti novità che interessano i rapporti di lavoro subordinato, tranne che per il settore domestico.
Tali agevolazioni non riguardano però il lavoro domestico (e i contratti di apprendistato) perché sono già previste aliquote previdenziali ridotte rispetto a quelle ordinarie, così come è stato chiarito anche dalla Circolare INPS n. 17 del 29/01/2015.
Quindi, chi vuole assumere una colf, sarà comunque tenuto a pagare i contributi Inps previsti nella tabella, aggiornata annualmente, senza poter usufruire dello “sconto” contributivo.
Negli altri casi, invece, i datori di lavoro hanno diritto a non pagare i contributi all’Inps, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. L’incentivo, però, prevede un massimale annuo pari a € 8.060 per 36 mesi. Si chiarisce, inoltre, che per poter usufruire di tale beneficio i lavoratori assunti non devono aver avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.
Avv. Mascia Salvatore