23 gennaio 2015 – Il Decreto Flussi e la Regolarizzazione, nota anche come sanatoria oppure emersione, sono due procedure distinte e separate. La differenza principale si basa nel fatto che lo straniero è residente all’estero, cioè non è presente in Italia, per il primo caso o è già presente in Italia senza un valido titolo di soggiorno ed svolge anche un’attività lavorativa subordinata nel secondo caso. In entrambi casi, però, bisogna attendere che il Governo emetta il provvedimento per l’una o l’altra procedura. In genere il Decreto Flussi viene pubblicato ogni anno mentre la Regolarizzazione è un atto normativo straordinario che non viene pubblicato annualmente.
Nello specifico, il Decreto Flussi è mirato a regolare l’ingresso dei cittadini extracomunitari residenti all’estero che vogliono entrare in Italia per lavorare. In pratica, il datore di lavoro interessato ad assumere uno straniero mediante le quote stabilite dal Decreto Flussi, presenta la domanda di “nulla osta al lavoro subordinato” mediante la procedura online allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente territorialmente e dimostra di adempiere tutti i requisiti previsti per l’assunzione dello straniero. Dato che la condizione principale per questa procedura è che lo straniero sia all’estero, i cittadini stranieri che si trovano in Italia senza un valido titolo di soggiorno non possono fare domanda di regolarizzazione con questo metodo. Invece la seconda procedura, quella della sanatoria, consente la regolarizzazione della posizione migratoria degli stranieri che si trovano in Italia senza un valido titolo di soggiorno.
Nella fattispecie, nonostante al momento sia stato emanato un Decreto Flussi, all’interno di esso non sono previste delle quote per assumere collaboratori domestici a meno che lo straniero non rientri in una di queste 2 categorie:
- Lo straniero è di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza e risiede in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile (modelli A per lavoro domestico e B per lavoro subordinato che non sia domestico)
- Lo straniero è in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’e Europea, (modelli LS per lavoro subordinato non domestico e LS1 per lavoro domestico)
Si ricorda, infine, che se lo straniero ha un valido titolo di soggiorno italiano, che consenta lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, attualmente è presente la dicitura “perm. unico lavoro”, può essere assunto senza dover richiedere il nulla osta all'interno dei Flussi oppure fare la procedura della regolarizzazione. Basta procedere alla comunicazione di assunzione all'autorità competente per adempiere i requisiti di legge.
D.ssa Maria Elena Arguello