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Attendo il rinnovo del permesso. Posso tornare a casa?

Salve sono un cittadino moldavo in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, posso tornare nel mio Paese per le vacanze?

In passato il Ministero dell’Interno emanava delle circolari ad hoc che consentivano a tutti i cittadini extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, di tornare in patria in occasione delle feste “comandate” (natale, pasqua) oppure per le vacanze estive. Al di fuori dei periodi consentiti, specificati in tali circolari, non era possibile far rientro in Italia dopo l’uscita poiché il cedolino che rilasciava la Questura a seguito dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non era titolo “legittimante” il reingresso nel territorio nazionale.

Ormai però anche chi attende il rinnovo può tornare a casa e rientrare in Italia in ogni momento dell’anno. 

A seguito degli accordi tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane le richieste dei primi rilasci e dei rinnovi dei permessi di soggiorno si presentano direttamente presso gli uffici postali autorizzati (salvo che in alcuni casi tassativamente previsti) che rilasciano una ricevuta dotata di particolari caratteristiche anticontraffazione. Questa ricevuta, insieme al passaporto e al permesso di soggiorno scaduto, legittima il titolare a soggiornare in Italia fino all’esito della richiesta.

A causa degli enormi  ritardi nell’esame delle pratiche, con la Direttiva del Ministero Interno del 5 agosto 2006 e la circolare del Ministero dell’Interno del 12 dicembre 2007 si è voluto stabilire una regola generale: i cittadini extraUe in attesa del rinnovo (qualunque sia il motivo del soggiorno), conservano tutti i diritti di soggiorno a parità di condizioni con gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese e tra questi anche la possibilità di lasciare l’Italia e farvi regolare rientro.
La possibilità di allontanarsi dal territorio italiano e di farvi rientro è prevista anche a favore dei cittadini extraUe in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, autonomo o ricongiungimento familiare.

Pertanto, attualmente, tutti coloro che sono in possesso della ricevuta di Poste italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  rinnovo del permesso di soggiorno possono tornare nel loro Paese di origine e far regolare rientro in Italia, in qualsiasi periodo dell’anno, ma solo alle seguenti condizioni: 

•  l’uscita e il rientro in Italia devono avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera (ad esempio solo dall’aeroporto di Fiumicino o Milano);

•  il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri Paesi Schengen (cioè, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Svezia, Danimarca e Finlandia, Norvegia, Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria);

• è necessario esibire il passaporto o il documento di viaggio equipollente insieme alla ricevuta di Poste Italiane e il permesso di soggiorno scaduto (in caso di rinnovo) o il visto d’ingresso rilasciato dall’Ambasciata Italiana dal quale si desumono i motivi del soggiorno per lavoro o ricongiungimento (in caso di primo rilascio)

• il personale preposto ai controlli di frontiera deve procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta, esibiti dal titolare, all’atto dell’uscita e del rientro in Italia

Il cittadino straniero che per giungere nel Paese d’origine ha necessità di transitare per uno degli altri Paesi dell’area Schengen o in altri Paesi extraUE deve chiedere alle rappresentanze diplomatiche consolari presenti in Italia il rilascio di un visto di transito (se previsto).

Nonostante la normativa in questo senso sia chiara, accade spesso che gli addetti ai controlli di frontiera si rifiutino di apporre un timbro al momento dell’uscita o comunque neghino il reingresso all’entrata nel territorio italiano poiché la ricevuta postale di richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno non costituirebbe un titolo valido in tal senso. Per superare eventuali problemi si consiglia di mettere in valigia, tra gli effetti personali, anche una copia del telegramma del Ministero dell’Interno del 12 dicembre 2007 .

Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano

4 giugno 2008 

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