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Attendo il rinnovo. Posso andare in vacanza in un paese Schengen?

Sono un cittadino cinese, ho la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno e vorrei andare in vacanza in Germania. Posso farlo?

I cittadini extracomunitari che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno hanno pieni diritti in merito al soggiorno nel nostro Paese, a parità di condizioni con gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ma le stesse garanzie non possono valere al di fuori del territorio nazionale.

Solo il cittadino extraue, in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, in virtù di disposizioni comunitarie, può liberamente transitare nei Paesi dell’area Schengen e soggiornarvi anche per una breve vacanza. Gli Accordi Schengen, infatti, prevedono l’abbattimento delle frontiere interne ed esterne per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione e per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in tali Stati. Il permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da un Paese che aderisce all’accordo Schengen, pertanto, consente di viaggiare e di soggiornare in tali Stati per un periodo massimo di tre mesi.

I Paesi che applicano pienamente l’accordo Schengen sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, oltre Islanda e Norvegia (anche se non appartenenti all’UE).

Attenzione: Irlanda, Regno Unito, Cipro, Bulgaria e Romania (Paesi UE) non fanno parte dell’area Schengen.

Chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno
I cittadini extracomunitari presenti in Italia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, invece, possono allontanarsi dal territorio italiano solo al fine di raggiungere il loro Paese di origine.

Grazie ad una recente circolare ministeriale (circolare del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2008) è a loro consentito il transito nei Paesi Schengen (cioè il passaggio provvisorio durante il viaggio di rientro a casa e non il soggiorno, anche se breve) per far rientro nel loro Paese.

Tale facilitazione, valida dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009, è concessa solo ai cittadini stranieri in possesso, all’atto del transito,
– della ricevuta di poste italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
– del passaporto in corso di validità o di un documento di viaggio equipollente,
– del permesso di soggiorno scaduto.

Chi è in attesa di primo rilascio del permesso di soggiorno
La facilitazione al transito per i Paesi Schengen non si estende ai cittadini stranieri che sono in possesso della ricevuta di poste italiane relativa alla prima richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo (decreto flussi) o per ricongiungimento familiare per i quali restano in vigore le restrizioni.

Di conseguenza, questi non possono recarsi – per vacanza – in uno dei paesi Schengen, ma potranno solo tornare nel loro Paese d’origine e rientrare poi in Italia a condizione che:
– l’uscita e il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
– il viaggio non preveda il transito attraverso altri paesi Schengen;
– esibiscano il passaporto, o documento di viaggio equipollente, insieme al visto d’ingresso (anche se scaduto) che specifichi il motivo del soggiorno e la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale, che saranno timbrate dalla polizia di frontiera.

Casi eccezionali
Tuttavia, nel caso in cui un cittadino extraue deve necessariamente recarsi in uno Stato Schengen a causa di validi e improrogabili motivi, può:

– Richiedere in Questura il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio cartaceo, documentando l’urgenza e la necessità del viaggio, così come previsto dal telegramma urgentissimo del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2006.
– Rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche, presenti in Italia, del Paese in cui deve recarsi, per chiedere un apposito visto di ingresso, anche se spesso tali rappresentanze lo negano a propria discrezione.

Ovviamente le disposizioni predette non valgono per la circolazione negli altri Stati europei (che non aderiscono al trattato Schengen) e per i viaggi nei Paesi extraeuropei.
Coloro che vogliono andare in vacanza in Paesi europei (non Schengen) o in Paesi extraUE, o che per tornare a casa, devono transitare in uno di questi Paesi, devono contattare le rappresentanze diplomatiche consolari presenti in Italia, per avere informazioni.

Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano

Scarica la circolare del 28 luglio 2008
Vedi anche: "Rientri col cedolino: dal 1/8 anche via Schengen"

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