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Carta di soggiorno. Come funziona il test di italiano?

Buongiorno, vorrei richiedere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Sono in possesso dei requisiti, ma mi servirebbero informazioni sul test di lingua italiana

18 novembre 2011 – Il cittadino extracomunitario che presenta l’istanza per richiedere il Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del d.lgs. 286 del 1998),  deve dimostrare di conoscere la lingua italiana. Per dare questa dimostrazione lo straniero deve essere in possesso di specifici titoli che attestino la conoscenza della lingua italiana oppure deve effettuare un test di verifica.

 

Sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), alla sezione immigrazione, sono disponibili i moduli per effettuare la richiesta telematicamente e brochure informative sulle modalità di svolgimento test. 

Le fonti normative

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010 è stata disciplinata la modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il Ministero dell’Interno ha poi ulteriormente specificato le modalità di svolgimento del test con la circolare n. 7589 del 16 novembre 2010.

Chi deve svolgere il test

Il test deve essere svolto dai cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti per richiedere il Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo e che abbiano compiuto i 14 anni di età.

Soggetti esonerati dell’effettuazione del test
Alcuni soggetti sono esonerati dallo svolgimento del test. Si tratta di coloro che:

1) siano in possesso di titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana non inferiore ad un livello A2 del QCER rilasciati dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che sono: Università degli Studi di Roma TRE, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena e Società Dante Alighieri. Oppure rilasciati da Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il QCER è l’acronimo per Common European Framework of Reference for Languages, (che tradotto in italiano è il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e rappresenta una linea guida impiegata per descrivere le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Il QCER è articolato in 6 livelli – A1, A2, B1, B2, C1 e C2 – che costituiscono i parametri per valutare il livello di competenza linguistica.

2) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione oppure che frequentino di corsi universitari, master o dottorati presso le Università italiane).

3) siano in possesso di un’attestazione che dimostri che lo straniero è entrato in Italia regolarmente e svolga una delle attività previste dall’art. 27 d.lgs. 286 del 1998 comma 1 lett. a) c) d) e) q).
Un ulteriore esonero è possibile per coloro che siano affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da handicap o di patologie che siano certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Se lo straniero è in possesso di uno dei titoli o delle certificazioni succitate può richiedere il Permesso di soggiorno per lungo periodo allegando alla domanda la copia autentica di tali documenti. Nel caso delle attività previste art. 27 lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. Nel caso di gravi patologie deve essere allegata la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

Nel caso in cui lo straniero non sia in possesso di uno dei titoli indicati, prima di poter richiedere il  Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, è necessario che svolga il test di conoscenza di lingua italiana (livello A2).

La procedura per effettuare il test
Il procedimento si articola in 4 fasi. Presentazione della domanda; Convocazione per lo svolgimento del test da parte della Prefettura; Svolgimento del test; Verifica esito del test per il rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere inoltrata telematicamente alla Prefettura. E’ necessario collegarsi al sito internet del Ministero dell’Interno. Dall’home page selezionare il link “immigrazione”. Poi cliccare su test di lingua italiana per permesso di soggiorno di lungo periodo, scaricare il software necessario per richiedere il modulo e compilare successivamente al modulo per effettuare la richiesta. Nel modulo vanno indicati i dati del richiedente, gli estremi del permesso di soggiorno posseduto, la residenza, i recapiti e và indicato l’indirizzo dove si desidera che la convocazione sia inviata.

Convocazione per lo svolgimento del test
La Prefettura, competente in base al domicilio del richiedente, acquisita la domanda effettua dei controlli che riguardano l’età (lo straniero deve avere più di 14 anni), il possesso del permesso di soggiorno e l’assenza di altra prenotazione. Effettuati questi controlli e verificato che tutto è in regola, invia allo straniero, entro 60 giorni dalla richiesta, la lettera di convocazione per lo svolgimento del test, all’indirizzo indicato nella domanda. Se vi sono degli errori nella compilazione della domanda la Prefettura invia una richiesta di rettifica delle informazione ed invita ad un nuovo invio della domanda.

Svolgimento del test
Il cittadino extracomunitario, ricevuta la lettera di convocazione, deve recarsi presso il luogo indicato per lo svolgimento del test. Il test viene effettuato mediante sistemi informatici, però se lo straniero lo richiede, per specifiche esigenze, il test può essere svolto anche in modalità cartacea.
Affinchè il test possa considerarsi superato, lo straniero deve rispondere esattamente almeno all’80% delle domande. Solo qualora il test abbia esito positivo, può essere presentata la domanda per il  permesso di soggiorno di lungo periodo altrimenti, il test deve essere ripetuto.
Gli esiti del test, (che possono essere consultati sul sito web http://testitaliano.interno.it ) vengono registrati nella banca dati del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ed inviati alle Questure.
Per ogni problema sul sito del Ministero dell’Interno è previsto un servizio di aiuto (help desk) accedendo al quale, lo straniero può richiedere e ricevere informazioni indicando i propri recapiti e la propria e-mail.

Verifica della Questura
Infine, la Questura, alla quale sono stati inviati i risultati del test, in presenza di tutti i requisiti per ottenere il Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, e verificato il risultato del test, convoca lo straniero per il rilascio del titolo di soggiorno.

Avv. Andrea De Rossi

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