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Carta di Soggiorno. Senza lavoro e senza reddito, me la tolgono?

Buongiorno. Sono titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dal 2009. In questi giorni dovrei fare l’aggiornamento del documento per motivi personali. Sono preoccupata perché non ho lavorato regolarmente nell’ultimo periodo e quindi il mio reddito è notevolmente diminuito da quando ho fatto la richiesta del soggiorno. Rischio che la Questura mi tolga il permesso di soggiorno al momento dell’aggiornamento?

27 febbraio 2015 – La revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) è previsto in casi specifici, descritti nell’art. 9 del Testo Unico per l’Immigrazione. Per cui il mancato possesso di un reddito adeguato non giustifica la revoca del suddetto titolo di soggiorno.

Questo concetto è stato ribadito dalla sentenza n. 02124/2014 del Tar di Milano, la quale ha chiaramente specificato che applicare la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al di fuori delle circostanze previste dalla legge, violerebbe la normativa comunitaria, che è stata fedelmente recepita dalla normativa nazionale nell’art. 9 del D. Lgs. 286/98.

La revoca di questo titolo di soggiorno è prevista dall’art. 9, comma 7 del D. Lgs. n. 286/98, ovvero nei seguenti casi:

  • Se il titolo di soggiorno è stato acquisito fraudolentemente;
  • Se il titolare del documento di soggiorno costituisce una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale (art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 286/98);
  • Se il titolare del documento di soggiorno si assenta dal territorio UE per un periodo consecutivo di 12 mesi;
  • Se al titolare del documento di soggiorno viene rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’UE;
  • Se viene predisposta l’espulsione del titolare del documento di soggiorno ma che non può essere applicata, per cui viene rilasciato un altro permesso di soggiorno d’accordo con la normativa (in casi si espulsione, di cui al comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98)

La sentenza riafferma, infine, che il titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è considerato come un soggiornante permanente nel territorio nazionale e che soltanto nel caso si verificasse una delle situazioni prima specificate, si può applicare la revoca di questo tipo di permesso soggiorno.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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