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Carta di soggiorno, serve il test di italiano?

Sono un cittadino straniero, ho tutti i requisiti per chiedere la carta di lungo periodo, ho letto che devo effettuare un test di lingua italiana, è vero?

Roma – 16 novembre 2010b-  Il 9 dicembre 2010 entrerà in vigore il decreto del 4 giugno 2010,  che stabilisce nuove regole per il rilascio del permesso di soggiorno CE.

Nel decreto infatti sono state stabilite le modalità per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.

Dal 9 dicembre 2010, gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE  dovranno sottoporsi a questo test  di lingua italiana, per la legge  “lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa”.

Quindi prima di chiedere il rilascio del permesso CE bisogna chiedere di effettuare questo test di lingua italiana.

Non tutti sono tenuti ad effettuare questo test, infatti , sono  esclusi da questo obbligo i figli minori degli anni quattordici, (anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge),gli stranieri  affetti da gravi limitazioni alla capacita’ di apprendimento linguistico derivanti dall’eta’, da patologie o da handicap, in questo ultimo caso bisogna farsi rilasciare  dalla struttura sanitaria pubblica un certificato.

Sono esonerati anche coloro che hanno studiato in Italia  cioè che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado,o che studiano all’università o che frequentano un master o un dottorato.

Anche gli stranieri che hanno frequentato corsi, anche serali, di lingua italiana svolti in centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti , funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che  sono in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana con livello non inferiore al cosiddetto livello A” . Anche i lettori universitari, professori universitari,  interpreti e  giornalisti ufficialmente accreditati entrati con l’art 27 cm 1 lettera a c q.


La domanda per  lo svolgimento del test deve essere presentata telematicamente alla Prefettura competente, in base al domicilio.

La prefettura convoca lo straniero entro 60 giorni dalla richiesta inviando una comunicazione dove sarà indicato l’ora e il luogo dove verrà  espletato il test di lingua italiana.

Il test può essere svolto sia con strumenti informatici sia con modalità scritta in ogni caso il contenuto della prova e il tempo dato è uguale e anche la valutazione. Il giorno dell’esame lo straniero viene identificato e  bisogna esibire la convocazione ricevuta.

Sia in caso di esito positivo che negativo la Prefettura informerà lo straniero, e provvederà ad inserire il risultato nel sistema informativo del dipartimento per le liberà civili e l’immigrazione del ministero dell’interno, in modo tale che la questura verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE.

Se il test  non viene superato lo straniero dovrà ripresentare la domanda presso la Prefettura per effettuare nuovamente il test di lingua.

Nel caso in cui lo straniero non deve effettuare alcun test  per la verifica è competenete la questura che verificherà attraverso le copie autentuiche dei titoli di studio o attraverso i certificati di freequenza l’esclusione dell’obbiligo di svolgimenbto del test.

Avv. Mariangela Lioy

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