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Che cos’è il visto per affari? E’ necessario il permesso di soggiorno?

Buongiorno, un cittadino straniero dovrebbe venire in Italia per motivi di affari commerciali. Quali sono i documenti richiesti? E’ necessario il permesso di soggiorno?

Il visto per affari è disciplinato dal recente Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11 maggio 2011. Il visto deve essere richiesto dallo straniero presso la Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di origine dello straniero.

Cosa consente il visto per affari
Il visto per affari consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata (non superiore a 90 giorni), allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un’impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell’impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l’istanza di rilascio del visto d’ingresso deve essere accompagnata da una “dichiarazione d’invito” sottoscritta dall’Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonchè l’attività che sarà svolta dallo straniero invitato.

I requisiti richiesti
Per ottenere il visto deve essere innanzitutto comprovata la condizione di operatore economico-commerciale (devono cioè essere presentati documenti che garantiscano l’esistenza dell’attività svolta dagli operatori economici italiani, come i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, visura camerale e così via).
Inoltre devono essere comprovate le finalità economiche per le quali il visto è richiesto, nonchè la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
Devono poi essere garantite adeguate disponibilità economiche per il periodo di soggiorno, non inferiori agli importi stabiliti da un’apposita del Ministero dell’Interno (direttiva del 1 marzo 2000).
Infine è richiesta anche un’assicurazione sanitaria, a beneficio dello straniero, con copertura minima di € 30.000,00. La copertura assicurativa deve avere, naturalmente, valore in Italia.

Il visto per affari è concesso anche agli eventuali accompagnatori del richiedente, per documentate ragioni di lavoro ed in presenza dei requisiti indicati (mezzi economici, alloggio, polizza sanitaria).

La dichiarazione di presenza
Il permesso di soggiorno non è più richiesto per soggiorni di breve durata (inferiori a tre mesi). E’ però necessario che lo straniero al momento dell’ingresso in Italia effettui una dichiarazione di presenza (o di soggiorno) che va resa alla Polizia di frontiera oppure, qualora lo straniero entri in Italia da un Paese appartenente all’Area Schengen (il visto è infatti “Schengen uniforme” ed è valido ai fini dell’ingresso in tutti i Paesi aderenti all’area di libera circolazione per soggiorni di breve durata) entro 8 giorni dall’ingresso, all’Ufficio stranieri della Questura del Comune presso il quale lo straniero soggiornerà.

Avv. Andrea De Rossi

 

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