Roma, 3 giugno 2020 – Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 30.05.2020 ha fornito indicazioni circa le procedure da seguire per la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo da presentare allo alla Questura del luogo di domicilio, a cura del cittadino straniero con i seguenti requisiti:
– permesso di soggiorno scaduto dopo il 31.10.2019, non rinnovato e non convertito;
– che dimostri presenza sul territorio prima dell’08.03.2020, senza esserne poi uscito;
– che dimostri di aver lavorato sei tre settori indicati prima del 31.10.2019.
Di seguito le specificazioni più rilevanti.
VERSAMENTO CONTRIBUTI
contributo forfettario 130 € da versarsi tramite MODELLO F24 reperibile presso gli Uffici Postali;
costo operazione 30 €
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA:
esclusivamente presso gli Uffici Postali tramite apposito kit.
DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DA ALLEGARE:
passaporto;
attestazione d’identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica del Paese di origine in Italia;
lasciapassare comunitario
lasciapassare frontiera
titolo di viaggio per stranieri
titolo di viaggio apolidi
titolo di viaggio rifugiati politici
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA’ ANTECEDENTE AL 31.10.2019:
contratto di lavoro;
documentazione contributiva/ retributiva;
NOTA: Il Decreto Ministeriale ammette anche l’allegazione di qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell’attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell’orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.).
PROVA PRESENZA PRIMA DEL 08.03.2020
In caso di mancato fotosegnalamento, sarà possibile dimostrare propria presenza antecedente a tale data mediante attestazioni di organismi pubblici, che potranno anche essere: certificazione medica, tessera nominativa mezzi pubblici, tessere telefoniche nominative, documentazione centri di accoglienza o ricoveri autorizzati, certificati di iscrizione a scuola dei figli.
RICEVUTA, COSA PERMETTE DI FARE:
soggiornare regolarmente;
attraversare le frontiere esterne;
prestare attività lavorativa;
iscriversi alle liste di collocamento
PERMESSO TEMPORANEO
durata di 6 mesi a decorrere dalla presentazione del kit
non rinnovabile
valido solo per l’italia
convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO TEMPORANEO
Entro la scadenza dei 6 mesi, possibile richiedere tramite kit postate la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato se:
in possesso di contratto di lavoro nei settori ammessi dalla norma;
o di documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento di attività lavorativa nei tre settori indicati.
NOTA: il richiedente dovrà allegare al kit attestazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività.
LINK: Circolare Ministero Interno, 30.05.2020: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/emersione_lavoro_2020_ps.pdf
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato