04 luglio 2014 – Le donne che hanno acquisito il cognome del proprio marito dopo il matrimonio (sia di quello attuale oppure di quello precedente), possono presentare il certificato estero di matrimonio rilasciato in qualsiasi data in originale oppure la copia conforme nonché la dichiarazione consolare in merito alle discordanze delle generalitài.
Quando si presente il certificato di matrimonio estero, anche questo documento dovrà essere legalizzato per l’uso in Italia (apostille oppure legalizzazione, a seconda degli accordi internazionali) e tradotto in italiano. Inoltre la traduzione del documento in italiano dovrà essere legalizzata presso la rappresentanza diplomatica oppure presso il tribunale civile in Italia (la c.d. traduzione giurata).
In merito alla legalizzazione del documento (non della traduzione), si fa presente che il certificato di matrimonio rilasciato dal Paese dove è stato celebrato il rito dovrà essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente in quello Stato, salvo nel caso in cui ci siano delle esenzioni previste dagli accordi internazionali (consulta l’elenco aggiornato al 20/06/2014 qui)
Se invece nel certificato di nascita dell’interessata risulta già l’iscrizione del cambio di cognome a margine, non c'è bisogno di produrre nessun altro documento.
D.ssa Maria Elena Arguello