13 gennaio 2014 – Quando si presenta la domanda di richiesta della cittadinanza italiana per motivi di residenza, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/92, lo straniero deve dimostrare di essere in possesso di un reddito minino per almeno il triennio antecedente alla presentazione della domanda (Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 1994).
L’importo del reddito minimo necessario per presentare la domanda della cittadinanza non può essere inferiore all’importo richiesto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria che è pari a € 8.500 per singolo individuo. Se il richiedente non raggiunge autonomamente il reddito richiesto può fare cumulo con quello del nucleo familiare, ma a questo punto si richiede un minimo pari a €11.500 e per ogni figlio a carico bisogna aggiungere €550 in più.
Chi lavora come collaboratore domestico può soddisfare questo requisito presentando l' Estratto Conto contributivo dell’Inps...
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