03 marzo 2015 – Per avanzare la richiesta di cittadinanza per motivi di residenza, bisogna fare il calcolo complessivo degli anni di residenza legale nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che gli anni di residenza siano trascorsi tutti nello stesso comuni o in vari comuni italiani.
Secondo la normativa, si considera legalmente residente nel territorio italiano lo straniero che soddisfa sia le condizioni sia gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica (art. 1 del D.P.R. n. 572/93). Cioè, per essere considerato legalmente residente in Italia, bisogna essere contestualmente in possesso di un documento di soggiorno in corso di validità ed essere iscritto all’anagrafe del Comune di dimora.
Detto ciò, il fatto che lo straniero soggiorni in diverse città, spostando ogni volta la propria residenza, non influisce nel conteggio degli anni necessari per adempiere il requisito di residenza legale in Italia, perché la residenza deve essere continuativa in Italia e non in unico comune.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge n. 91/92, la domanda di cittadinanza per residenza si può presentare dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano, che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni.
ATTENZIONE!
Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente prevede l'obbligo per i cittadini extracomunitari iscritti all’anagrafe di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. Il mancato rinnovo della dichiarazione comporta la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno. Prima di procedere alla cancellazione, l’ufficio invia un avviso all’interessato all’ultimo indirizzo da lui dichiarato, invitandolo a regolarizzare la propria posizione anagrafica nei successivi 30 giorni. Nel caso in cui l’interessato non si presenti, la cancellazione dall’anagrafe avviene per irreperibilità e il Comune ne dà comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza .
Si consiglia, quindi, di comunicare all’ufficio anagrafico ogni variazione di domicilio per evitare di essere cancellato dalla popolazione residente e pregiudicare il requisito di residenza anagrafica necessaria per la richiesta della residenza.
D.ssa Maria Elena Arguello