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AGGIORNAMENTO
Cittadinanza, ecco come si compilano le domande online
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08 ottobre 2014 – I cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani possono richiedere la cittadinanza dopo 2 anni di matrimonio e successiva residenza in Italia, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 91/92 . Nel caso in cui ci siano figli nati o adottati dai coniugi, è possibile presentare la domanda dopo 1 anno di residenza legale dopo il matrimonio.
Per residenza si intende non solo il possesso del valido titolo di soggiorno, ma anche l’iscrizione all’anagrafe del Comune in cui si dimora, cioè la vera e propria residenza anagrafica.
I documenti fondamentali da preparare sono i certificati di nascita e quello penale del proprio Paese. Se il richiedente ha vissuto regolarmente in un altro Paese (oltre all’Italia e a quello di origine) dopo aver compiuto 14 anni, dovrà presentare anche il certificato penale del terzo Paese.
I documenti prodotti all’estero devono essere legalizzati dalle autorità che lo rilasciano e tradotti in italiano, altrimenti non sono validi per l’uso in Italia.
Per quanto riguarda la legalizzazione dei documenti, ci sono due opzioni: dipende se il Paese che emette il documento ha firmato e ratificato la Convenzione dell’Aja del 1961 sull’apostille oppure no.
- APOSTILLE
Se il Paese che emette il documento ha ratificato la suddetta convenzione, basta far mettere l’apostille sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti in modo tale che il certificato possa essere usato in Italia senza dover fare ulteriori legalizzazione da parte delle autorità.
- LEGALIZZAZIONE (SENZA APOSTILLE)
Se, invece, il Paese non ha ratificato la suddetta convenzione, il documento deve essere legalizzato dalle autorità che ha emesso il certificato e poi dal Consolato di Paese in Italia.
Una volta che i documenti sono stati legalizzati per il loro uso in Italia, devono essere tradotti in lingua italiana. Anche a questo punto ci sono due opzione che però variano in base alla decisione dell’interessato:
- TRADUZIONE ALL’ESTERO
Se si decide di far tradurre il documento nel Paese di origine, la traduzione dovrà essere fatta da un traduttore riconosciuto e autorizzato dalla Rappresentanza italiana in quel Paese e poi la traduzione dovrà essere legalizzata dalla Rappresentanza stessa.
- TRADUZIONE IN ITALIA
Se si decide di far tradurre il documento direttamente in Italia, la traduzione dovrà essere eseguita da un traduttore, che non sia il diretto interessato né un familiari, e dovrà essere asseverata dallo stesso traduttore presso il Tribunale Civile della città di residenza in Italia.
In merito ai documenti italiani, il richiedente non deve più presentare nessun certificato che venga rilasciato dalle autorità italiane. Ciò vuol dire che non è più necessario preparare il casellario giudiziario e carichi pendenti; il certificato storico di residenza; il certificato di “esistenza in vita” del coniuge italiano.
La domanda va presentata in duplice copia, va compilata in tutte le sue parti e firmata. Bisogna, inoltre, apporre nella prima pagina una marca da bollo da € 16,00.
Alla domanda, oltre ai documenti esteri prima descritti, il richiedente deve allegare in duplice fotocopia:
- Atto integrale di matrimonio o l’estratto per riassunto (da ciò si evince che il vincolo coniugale è ancora in essere al momento della deposito dell’istanza)
- Fotocopia di un documento di riconoscimento italiano in corso di validità.
- Fotocopia del passaporto in corso di validità.
- Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
- Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (come da facsimile riportato all’interno del modulo di domanda)
D.ssa Maria Elena Arguello