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Cittadinanza. Separati e poi riconciliati: posso diventare italiana?

Buongiorno, sono sposata con un cittadino italiano da 5 anni. Ci eravamo separati ma ci siamo riconciliati da 6 mesi. Posso richiedere la cittadinanza italiana?

5 settembre 2014 – Nel caso in cui dopo la separazione ci sia una effettiva riconciliazione fra i coniugi, che sia annotata al margine dell’atto di matrimonio e annulla la sentenza di separazione, è possibile richiedere la cittadinanza italiana.

La circolare n° 6415/2011 del Ministero dell’Interno determina che si può presentare la richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art.5 della Legge 91/92 nel caso di riconciliazione tra lo straniero e il cittadino italiano.

Bisogna attendere, però, almeno 2 anni di residenza legale nel territorio italiano o di 3 anni nel caso di residenza all’estero dopo l’avvenuta riconciliazione. Nel caso in cui ci siano dei figli nati o adottati dalla coppia durante il matrimonio, la tempistica viene ridotta alla metà.

L’attuale normativa sulla cittadinanza prevede che fino al momento dell’adozione del decreto di cittadinanza non deve esserci stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la separazione personale fra i coniugi.

Ciò vuol dire che se la separazione personale avviene dopo il deposito dell’istanza, quindi, durante la trattazione della pratica, la richiesta viene dichiarata inammissibile. Solo se la separazione avviene dopo la prestazione del giuramento in seguito al decreto di concessione, lo straniero diventato italiano non perde la cittadinanza acquisita.

Infine si ricorda che straniero che presenta la domanda di cittadinanza legata al matrimonio con un cittadino italiano, una volta decorso il termine di legge di 730 giorni per concludere il procedimento diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, e il Prefetto non può più rigettare l’istanza.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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