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Cittadinanza per residenza. Dopo quanti anni si diventa italiani? Come si fa?
Cittadinanza. Le domande per diventare italiani ora si presentano online
Cittadinanza, ecco come si compilano le domande online
Cittadinanza italiana per residenza. Quali documenti bisogna presentare?
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13 febbraio 2015 – La richiesta di cittadinanza italiana per residenza è prevista dall’art. 9 della Legge n. 91/92 sulla cittadinanza. Tale legge stabilisce che la cittadinanza “può essere concessa” allo straniero, per cui si tratta di un processo caratterizzato da un’ampia discrezionalità, a differenza della naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano.
Si può presentare la domanda dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano (cioè dopo la registrazione alla popolazione residente del comune) che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni. Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.
La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia:
- Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo da € 16,00
- Estratto dell’atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
- Per colf e badanti Estratto Retributivo INPS.
- Eventuale fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide più originale da portare in visione.
- Fotocopia di un documento in corso di validità.
- Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
- Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (facsimile)
In base al Decreto Legge n. 5/2012 per la semplificazione e lo sviluppo, tutta l’altra documentazione prima richiesta (casellario giudiziario, carichi pendenti, certificato di residenza, stato di famiglia, CUD, 730 o Modello Unico) può essere autocertificata mediante l’apposito modello ai sensi del D.P.R. 445/2000 giacché la Prefettura può verificare la veridicità dell’informazione dichiarata mediante una procedura interna comunicando con il Ministero della Giustizia, il Comune di residenza e l’Agenzia delle Entrate. Attenzione, però, perché rilasciare dichiarazioni false o mendaci comporta delle sanzioni.
La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in cui la domanda viene acquisita dall’autorità. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.
È possibile controllare lo status della pratica accedendo alla pagina dedicata all’argomento del Ministero dell’Interno, associando l’utenza di registrazione al protocollo K10 inviato dalla Prefettura al richiedente dopo la presentazione dell’istanza. Finché non compare sul sito la scritta che l’istruttoria è stata conclusa, la domanda per la cittadinanza è ancora in trattazione.
La richiesta di cittadinanza per residenza ha una “doppia” istruttoria che non è visibile attualmente dal richiedente sul sito del Ministero dell’Interno. Nella prima fase dell’istruttoria la Prefettura controlla che la documentazione presentata è corretta e veritiera, emettendo un parere sulla domanda. Successivamente la pratica passa al Ministero dell’Interno che fa una seconda valutazione. Entrambi pareri possono non essere uguali. La Prefettura non può procedere sulla trattazione dell’istanza senza la risposta da parte del Ministero. Visto che l’utente non può verificare a che punto sia la propria domanda (se al Ministero o in Prefettura) è possibile richiedere alla Prefettura competente informazione sullo stato della pratica.
Cosa fare se sono trascorsi due anni dalla richiesta?
D.ssa Maria Elena Arguello