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Cittadinanza. Non siamo sposati, possiamo cumulare il reddito?

Salve, sono convivente con un cittadino italiano, abbiamo due bambini ma non siamo sposati. Sto chiedendo la cittadinanza, ma il mio reddito non è sufficiente: posso cumularlo con quello del mio compagno?

22 maggio 2014 – I genitori di cittadini italiani che non sono sposati con il cittadino italiano ma sono solo conviventi possono inoltrare la domanda di cittadinanza unicamente per motivi di residenza, cioè ai sensi dell'art. 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/92.

Infatti, la stessa legge non prevede la possibilità che i figli possano trasmettere la cittadinanza ai genitori in quanto il principio dello ius sanguinis si basa sul riconoscimento della cittadinanza in base alla discendenza in linea.

Il cumulo di reddito è previsto  nei casi in cui il cittadino straniero che richiede la cittadinanza per motivi di residenza non è in possesso di un reddito sufficiente, per cui presenta la documentazione economica dell'intero nucleo familiare. Nel caso si tratti di integrare il reddito con quello del proprio compagno, il vincolo tra la coppia deve essere sempre matrimoniale perché se non sono regolarmente sposati non possono fare il cumulo del reddito anche se risultano conviventi nella stessa casa.

Nel caso in cui la coppia formata da un italiano e da un cittadino straniero decida di sposarsi, è possibile cambiare la domanda di cittadinanza già inoltrata per motivi di residenza in quella per matrimonio. Inoltre, quando il richiedente è coniuge di un cittadino italiano non c'è bisogno di dimostrare di essere in possesso di alcun reddito.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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