25 luglio 2014 – Per evitare la discriminazione nei confronti dei figli maggiorenni legittimi del cittadino straniero naturalizzato italiano, le autorità hanno stabilito che i primi possono presentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni di residenza nel territorio italiano che decorrono dalla data di naturalizzazione del genitore.
Ciò vuol dire che per fare il calcolo del quinquennio, bisogna tener presente che l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato fatto il giuramento. Solo da allora iniziano a decorrere i 5 anni di residenza necessari per poter richiedere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/92. Questa interpretazione è stata fatta dalle autorità, paragonando i figli maggiorenni dei cittadini stranieri naturalizzati italiani ai figli adottati durante la maggiore età da parte di un cittadino italiano.
Alla domanda di cittadinanza bisogna allegare, oltre al certificato di cittadinanza italiana del genitore diventato italiano, il proprio certificato di nascita (legalizzato e tradotto se si tratta di un certificato estero) e il certificato dei carichi pendenti del proprio Paese di origine (anche quest’ultimo legalizzato e tradotto).
Oltre alla residenza e ai documenti esteri prima menzionati, bisogna dimostrare la disponibilità economica proveniente da fonti lecite attraverso la documentazione fiscale relativa all’attività lavorativa, autonoma o subordinata (dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui l’interessato non percepisce un reddito congruo, perché magari è uno studente, la legge consente il cumulo dei redditi con i familiari conviventi.
Come in tutti i casi di richiesta della cittadinanza italiana, bisogna allegare anche:
- Marca da bollo di €16,00 apposta sulla domanda;
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- Fotocopia del Permesso di Soggiorno o Attestato di Soggiorno per comunitari (solo per i residenti in Italia);
- Ricevuta del versamento del contributo di €200,00
Se i figli sono minorenni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana?
Diverso è il caso in cui lo straniero ha figli minorenni conviventi nel territorio italiano nel momento in cui diventa italiano. Infatti, secondo la legge italiana, la richiesta di cittadinanza presentata da un cittadino straniero ha effetti anche sui figli stranieri purché questi siano con lui conviventi e non abbiano superato i diciotto anni. In questo caso è sufficiente allegare alla domanda i necessari certificati (atto di nascita, autocertificazione stato di famiglia e residenza) dei figli. Se l’esito della richiesta è positivo, i figli indicati nella domanda acquisiranno in “automatico” la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 91/92.
D.ssa Maria Elena Arguello