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Cittadinanza. Sono stato fuori dall’Italia per un po’, posso lo stesso presentare la domanda?

Quest’anno maturo gli anni di residenza richiesti per la domanda della cittadinanza, ma sono stato nel mio Paese per alcuni mesi per gravi motivi familiari. Posso presentare la richiesta per la cittadinanza o quel periodo di assenza può essere un problema?

 

 

05 agosto 2016 – La circolare del Ministero dell’Interno K.60.1 del 05/01/07 ha chiarito che le eventuali assenze temporanee dal territorio italiano non dovrebbero pregiudicare la domanda di cittadinanza solo se il richiedente ha mantenuto la propria residenza legale in Italia. È importante, però, dimostrare con idonea documentazione che tali assenze sono state effettivamente temporanee e motivate.

Con questa circolare, il Ministero dell’Interno ha voluto dare una linea interpretativa molto più flessibile in merito al requisito di residenza per la richiesta di naturalizzazione, consentendo così allo straniero che si sia allontanato temporaneamente dal territorio italiano per giustificati motivi, di presentare lo stesso la domanda di cittadinanza. Prima di questa circolare, infatti, l’interruzione della permanenza in Italia comportava la perdita del requisito di residenza ininterrotta e continuata.

Bisogna tener presente che mantenere la propria residenza legale in Italia significa che l’interessato risulta iscritto al registro anagrafico della popolazione residente presso il Comune di dimora abituale anche durante il periodo di assenza, nonché risulta in possesso di un valido titolo di soggiorno per l’intero arco temporale.

Quindi, ad esempio, se il richiedente per motivi di studio o di lavoro si è temporaneamente spostato in un altro Paese, ma durante quel periodo ha mantenuto la propria residenza in Italia, cioè risulta iscritto all’anagrafe comunale, oltre ad essere stato in possesso di un valido titolo di soggiorno in corso di validità durante il periodo di assenza, può presentare senza problemi la domanda di cittadinanza per residenza, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/92.

Questa linea interpretativa va applicata anche per coloro che presentano la dichiarazione di volontà per acquisire la cittadinanza italiana al compimento del 18mo anno di età, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 91/92. In questo modo, lo straniero nato e cresciuto in Italia può completare il proprio percorso di integrazione senza che i brevi periodi di allontanamento, dovuti quasi sempre per motivi di studio o familiari, pregiudichino la domanda di cittadinanza.

 

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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