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Colf, Sono malata. Che fare?

Vorrei sapere cosa deve fare una colf non convivente quando si ammala. Ha diritto allo stipendio?
Il datore può licenziarla?

Per aggiornamenti, visita il nostro nuovo portale interamente dedicato al lavoro domestico: Malattia

colfebadantionline.it

 

Secondo le norme in materia la collaboratrice domestica deve immediatamente comunicare la sua assenza dal posto di lavoro e, se malata, inviare al datore di lavoro il certificato medico (solo se si tratta di colf non convivente).

 

Il datore di lavoro è tenuto a  pagare la metà dello stipendio pattuito per i primi tre giorni e il salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:

– 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
– 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;
– 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.

Se la malattia del lavoratore si protrae per un tempo superiore a quello spettante, il datore di lavoro non è più obbligato a pagare lo stipendio e i contributi all’Inps.

In questi casi il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro per periodi differenti a seconda dell’anzianità maturata presso la stessa famiglia

– fino a sei mesi 10 giorni
– fino a due anni di servizio  45 giorni
– supera i due anni 180 giorni

 

Finito il periodo di conservazione del posto di lavoro, se la colf non è rientrata in servizio, al datore di lavoro spetta la scelta di continuare il rapporto di lavoro oppure interromperlo.

E’ chiaro, comunque, che la colf avrà diritto a percepire quanto maturato nel periodo di lavoro prestato a titolo di Tfr, permessi e ferie non goduti e tredicesima.

Attenzione: è importante comunicare l’assenza dal posto di lavoro o la malattia. Infatti le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento.

Già dal sesto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può  inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro all’Inps.

Avv. Mascia Salvatore

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