Roma – 3 ottobre 2011 – Il lavoratore dipendente in occasione del matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario anche denominato congedo matrimoniale. Questo diritto, si trova sia nei principi sanciti dalla Costituzione italiana (all’articolo 31 comma 1 ) che nella legge. La normativa in materia di congedo matrimoniale risale agli anni 30 (RDL 24 giugno 1937 n. 1334). Ulteriori disposizioni riguardanti le modalità per usufruire di questo permesso sono disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali che regolano i rapporti di lavoro e dalle circolari INPS.
I Requisiti
Il requisito principale per poter usufruire del permesso per congedo matrimoniale riguarda la validità del matrimonio. Il matrimonio deve infatti essere riconosciuto ed avere validità civile in Italia.
Qualora il matrimonio sia celebrato all’estero per poter godere di questo permesso straordinario, è necessario inoltre, avere la residenza in Italia. Il lavoratore extracomunitario, ad esempio, ha diritto al congedo purchè, risulti residente in Italia, già prima della data del matrimonio.
Per potere godere del permesso, è necessario consegnare al proprio datore di lavoro il certificato di matrimonio. Se il matrimonio è celebrato all’estero, il lavoratore dovrà consegnare al proprio datore di lavoro il certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera competente (tradotto e legalizzato presso la rappresentanza diplomatica italiana) ed il certificato anagrafico rilasciato dal Comune di residenza attestante che il richiedente è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.
L’INPS ha specificato che, qualora lo Stato di appartenenza del cittadino straniero ammetta la poligamia, la possibilità di usufruire del permesso e’ per un solo matrimonio, salvo il caso di divorzio o di morte del coniuge ed un successivo nuovo matrimonio (circolare INPS n. 190 del 1992).
La maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali non prevedono il permesso ai lavoratori in prova.
Il lavoratore deve presentare la richiesta di congedo matrimoniale al proprio datore di lavoro con un preavviso variabile tra un minimo di 6 giorni ad un massimo di 15 (il periodo di preavviso può essere diverso a seconda del Contratto Collettivo che regola il rapporto di lavoro). Il lavoratore è tenuto a presentare, sempre al datore di lavoro, entro 60 giorni dall’evento, il certificato di matrimonio oppure una certificazione dello stato di famiglia da cui risultino gli estremi del matrimonio
In cosa consiste il congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale, prevede un periodo di assenza dal lavoro retribuito della durata di 15 giorni, (ma i Contratti Collettivi Nazionali possono prevedere periodi diversi). Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale che è nella maggior parte dei casi a totale carico del datore di lavoro (in alcuni casi, come ad esempio nel caso delle lavoratrici domestiche, il Contratto Collettivo nazionale prevede che la retribuzione del congedo è corrisposta alla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio).
Se il lavoratore appartiene alle categorie di operai dipendenti delle aziende industriali, artigiane e cooperative parte della retribuzione spetta al datore di lavoro e parte all’INPS. Il permesso deve essere richiesto ed usufruito entro 30 giorni dalla data di matrimonio, salvo circostanze imprevedibili o esigenze particolare del datore di lavoro. Il congedo matrimoniale è un permesso straordinario, ed in quanto tale non può coincidere con le ferie del lavoratore, né con l’eventuale preavviso di licenziamento. Qualora dovesse coincidere con le ferie, il lavoratore le manterrà e ne potrà, quindi, godere in un momento successivo.
L’assegno per congedo matrimoniale
Per alcune categorie di lavoratori la retribuzione per il congedo matrimoniale è corrisposta parzialmente dall’INPS, mediante un assegno, previa presentazione della domanda per congedo matrimoniale entro un anno dalle nozze e del relativo certificato di matrimonio. Si tratta di particolari categorie di lavoratori tra i quali rientrano gli operai, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio (che non sono i lavoratori domestici), i lavoratori che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro). Spetta anche ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende citate. Non spetta ai dipendenti aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con la qualifica di impiegati, apprendisti e dirigenti. Non spetta ai dipendenti di aziende agricole, del commercio, del credito, delle assicurazioni. Le modalità di presentazione della domanda sono rinvenibili sul sito dell’INPS (www.inps.it).