Salve, vorrei far venire in Italia un cittadino extracomunitario per un lavoro stagionale.
Il permesso di soggiorno stagionale, consente al lavoratore extracomunitario di soggiornare e lavorare sul territorio italiano per un determinato periodo di tempo (i permessi stagionali sono rilasciati per lavori da svolgere nel settore agricolo e turistico-alberghiero).
La procedura
Il datore di lavoro che abbia necessità di impiegare un lavoratore straniero per un determinato periodo di tempo, può inoltrare la domanda di richiesta del nulla osta alla Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura. La domanda si inoltra esclusivamente attraverso la modalità telematica, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it). L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere richiesta per un periodo che va da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi per particolari settori.
E’ bene sottolineare però che la richiesta è subordinata alla condizione che sussistano le quote per l’ingresso di lavoratori stagionali, che vengono annualmente stabilite con un decreto Governativo (il cosiddetto decreto flussi).
Una volta ottenuto il nulla osta, il datore di lavoro deve darne comunicazione al lavoratore che deve trovarsi nel suo Paese di origine. Avuta notizia del rilascio del nulla osta il cittadino straniero, deve recarsi preso la Rappresentanza diplomatica italiana per richiedere il visto di ingresso, portando con se il passaporto (il passaporto deve avere una validità superiore di almeno 3 mesi al visto richiesto). Il nulla osta è valido per sei mesi dalla data del rilascio..
Ottenuto il visto di ingresso, si potrà fare ingresso in Italia e, firmato il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, entro 8 giorni si dovrà richiedere il permesso di soggiorno mediante i kit da ritirare negli uffici postali.
Caratteristiche del permesso per lavoro stagionale
Il permesso per lavoro stagionale consente di effettuare esclusivamente il lavoro per il quale è stato richiesto. Un lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno stagionale non può quindi né svolgere un’altra attività subordinata né un’attività autonoma. In considerazione della durata limitata del contratto stagionale, il lavoratore straniero è soggetto alle forme di previdenza ed assistenza che riguardano l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie ed infine l’assicurazione per la maternità. In sostituzione dei contributi per l’assegno familiare e per l’indennità di disoccupazione, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo di pari importo.
Al termine della durata del primo permesso per lavoro stagionale, il cittadino extracomunitario deve fare ritorno nel suo Paese.
Se il lavoratore stagionale ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed è rientrato nel suo Paese di origine, nell’anno successivo gode di un diritto di precedenza, sempre per lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese.
Inoltre, se lo straniero è venuto in Italia per almeno due anni consecutivi il datore di lavoro potrà richiedere il rilascio di un nulla-osta al lavoro pluriennale (tre anni).
La conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Il permesso di lavoro stagionale (in corso di validità) può essere convertito esclusivamente in permesso di lavoro subordinato, qualora se ne verifichino le condizioni.
La richiesta di conversione si effettua mediante la richiesta di nulla osta da inviare telematicamente allo Sportello Unico per l’immigrazione, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno.
Quali sono le condizioni per richiedere la conversione?
Una prima condizione è determinata dai limiti delle quote per lavoro subordinato stabilite dal Governo con il decreto flussi. Solo nell’ambito delle quote disponibili infatti, il permesso può essere convertito.
In tal senso si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato (Sentenza n. 2498 del 2010). L’alta Corte di giustizia amministrativa ha specificato che le richieste di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, devono essere presentate, per la par condicio dei richiedenti e per la sussistenza dei requisiti necessari all’accoglimento, a partire dalla data prevista del decreto flussi, rientrando quindi nelle quote predeterminate dal Governo.
Lo Sportello Unico, a seguito della richiesta inviata telematicamente di richiesta di conversione, verifica la sussistenza delle quote. Se le quote sono disponibili, convoca lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il modulo da inviare alla Questura che rilascerà il permesso di soggiorno.
Una seconda condizione riguarda invece il previo rientro in Patria dello straniero alla scadenza del primo contratto di lavoro stagionale.
Se fino a qualche tempo fa, tale circostanza era data per pacifica, nel senso che la richiesta di conversione poteva essere fatta solo a partire dal secondo ingresso in Italia, una recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sentenza n. 7204 del 2011) ha considerato ulteriori aspetti, facendo venir meno tale certezza. I Giudici, aderendo ad un orientamento già espresso da altri Tribunali amministrativi, hanno interpretato la norma (articolo 24 del Testo Unico per l’immigrazione) nel senso che gli stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l’anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.
In senso contrario al Tribunale amministrativo del Lazio si è pronunciato il TAR della Lombardia (Sentenza n. 3245 del 2010) secondo il quale, solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
I punti fermi per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato sono quindi; la mancanza di elementi ostativi alla costituzione del rapporto di lavoro, l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato ed il rispetto dei limiti delle quote fissate dal Governo con il decreto flussi.
Quando è possibile la conversione? Quando lo straniero è al secondo ingresso in Italia con permesso di soggiorno per lavoro stagionale certamente si. Se invece lo straniero è al primo ingresso la questione è controversa ed è evidente l’esigenza di un intervento delle competenti Autorità per fare chiarezza.