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Come si entra in Italia per formazione o tirocinio?

Come funzionano gli ingressi per corsi di formazione professionale e tirocini formativi? Ho letto che il Governo ha autorizzato 10mila ingressi di questo tipo per cittadini extracomunitari…

1 settembre 2011 – Prima del 2004 l’ingresso per motivi di studio e di formazione professionale non era soggetto a quote. Era, cioè, sufficiente iscriversi ad una scuola pubblica o regolarmente riconosciuta, ad un corso di formazione e presentare domanda al Consolato italiano per il rilascio del visto. Una procedura simile era prevista per seguire stages in aziende collocate sul territorio italiano.

A seguito delle modifiche introdotte in questo ambito, volute dalla legge “Bossi Fini” del 2002 e rese operative nel 2004, i visti per studio e formazione professionale possono essere rilasciati solo nell’ambito delle quote stabilite ogni anno dal Ministero del Lavoro e degli Affari Esteri e solo in presenza di determinate condizioni.

Ingressi per formazione professionale tenuti da enti accreditati
I maggiori di 18 anni possono seguire un corso superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata per un massimo di 24 mesi, solo se la formazione acquisita nel proprio Paese sia coerente con il tipo di corso a cui intendano iscriversi.
Tali corsi, inoltre, devono esser tenuti da enti pubblici o privati accreditati presso i Ministeri competenti e al termine del corso devono rilasciare un attestato riconosciuto dallo stato italiano.
Per la richiesta del visto per studio il cittadino extracomunitario deve presentare al Consolato italiano di residenza il certificato di iscrizione al corso e il passaporto in corso di validità, nonché la documentazione attestante il possesso di un alloggio idoneo e il possesso dei mezzi economici di sussistenza per tutto il periodo di durata del corso.

Ingressi per seguire tirocini formativi (stages) in aziende private (art. 27 comma 1 lett. f) D.Lgs 286/98)
E’ consentito l’ingresso di cittadini extracomunitari che, su richiesta di un’azienda italiana con sede legale o operativa in Italia, debbano svolgere periodi temporanei di addestramento e formazione, i c.d. stages.
La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini extracomunitari residenti all’estero, salvo alcune eccezioni stabilite dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2006.

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al citato decreto ma è consigliabile rivolgersi direttamente all’ufficio regionale competente. Questo perché, nell’ambito dell’ autonomia riconosciuta alle Regioni, i modelli possono contenere delle variazioni rispetto a quelli indicati nel decreto del Ministero del Lavoro.

La procedura per l’attivazione di uno stage
L’azienda che ha interesse a far seguire uno stage ad un cittadino extracomunitario residente all’estero deve rivolgersi ad un ente promotore per stipulare un’apposita Convenzione e un progetto formativo.
I datori di lavoro con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono presentare domanda per un solo tirocinante. Le aziende che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove non più di 2 tirocinanti contemporaneamente.
Le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono presentare domanda per un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei propri dipendenti.

A chi rivolgersi per attivare lo stage

La legge definisce enti promotori:
– centri per l’impiego;          
– università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;                             – provveditorati agli studi;                – istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli, di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;           – centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale c/o orientamento nonché‚ centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente;         – comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché‚ iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;                – servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.             – istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro.

Nel caso di stage l’azienda ospitante è obbligata ad assicurare, a suo carico, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi il tirocinante e può prevedere a suo favore, un rimborso spese. L’azienda è, inoltre, tenuta sostenere le spese di vitto e per l’alloggio presso il quale dimorerà il tirocinante e a farsi carico delle spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza.
Stipulata la convenzione e il progetto formativo, l’Ente  promotore, provvede a richiedere un’apposita autorizzazione alla Regione competente la quale provvede a verificare la regolarità, la conformità  e la congruità del progetto in relazione al curriculum del cittadino extracomunitario con lo stage offerto.

Se la Regione ritiene congruo il progetto vi appone un visto e rilascia copia autentica all’azienda richiedente.

Il cittadino extracomunitario deve, a questo punto, presentarsi al Consolato italiano nel suo Paese con il progetto formativo vistato dalla Regione e richiedere il visto di ingresso per motivi di formazione professionale.

In Italia
In entrambi i casi, una volta entrato in Italia ed entro 8 giorni il cittadino extracomunitario deve recarsi presso uno Sportello Amico di Poste Italiane e inviare il Kit per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. L’operatore postale gli rilascia contestualmente l’assicurata postale comprovante la presentazione della richiesta e la convocazione negli uffici della Questura centrale per definire la pratica di rilascio del permesso, previa sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

Il permesso di soggiorno

Se non ci sono particolari motivi ostativi, ad esempio una vecchia espulsione a carico del cittadino extracomunitario che aveva dato un nome falso,  la Questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pari alla durata dello stage indicata nel progetto formativo.                                                                                                                                      Tale permesso di soggiorno consente l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e all’ufficio anagrafico. Tale permesso, inoltre, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, nei  limiti previsti dal decreto flussi.

Avv. Mascia Salvatore

 

 

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