27 ottobre 2011 – La revoca dell’espulsione non è disciplinata né dal Testo Unico sull’immigrazione d.lgs. 286 del 1998 né nel Regolamento di esecuzione D.P.R. 394 del 1999.
L’espulsione del cittadino extracomunitario
L’espulsione del cittadino extracomunitario adottata dal Prefetto secondo i presupposti e le modalità di cui all’art. 13 del T.U. comma 2, comporta, a seguito delle recenti modifiche, il divieto di ingresso in Italia per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
Contro il decreto di espulsione, è possibile unicamente il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui ha sede l’Autorità che ha disposto l’espulsione, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
L’istanza di revoca del decreto di espulsione. La fonte legislativa.
Nel caso però, di mutamento della condizione del cittadino extracomunitario e, qualora il provvedimento non sia stato adottato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, può essere richiesta la revoca del provvedimento di espulsione. Il fondamento legislativo di tale istanza si rintraccia nell’articolo 21quinquies della legge 241 del 1990.
Tale articolo prevede infatti che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole (come nel caso del decreto di espulsione) può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
I presupposti
Nel caso quindi di situazioni di fatto che mutino sostanzialmente la condizione dello straniero (come ad esempio il matrimonio con cittadino italiano), si può chiedere la revoca del decreto di espulsione emesso dal Prefetto.
Si deve trattare, evidentemente, di situazioni che concretamente possano indurre l’Amministrazione a revocare il provvedimento. A titolo esemplificativo, si può citare la sentenza n. 69 del 2007 del Giudice di Pace di Forlì nella quale il Giudice, ha ritenuto idonea alla revoca la condotta dello straniero che, colpito dal decreto di espulsione, si sia allontanato dall’Italia per il tempo prescritto e di ciò ne abbia fornito prova, producendo documentazione comprovante l’ininterrotta assenza dal territorio italiano oltre, alla disponibilità di un’assunzione lavorativa.
Sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it) sono presenti le modalità, i contenuti ed i documenti da allegare alla domanda di revoca.
La domanda
La domanda può essere inoltrata esclusivamente dall’interessato (oppure presentata anche a mezzo di un avvocato munito di apposita procura), destinatario del provvedimento di espulsione. L’istanza, con marca da bollo da € 14,62 deve essere indirizzata al Prefetto del luogo ove l’espulsione è stata disposta e può essere consegnata a mano oppure inviata a mezzo posta. Deve contenere le complete generalità del cittadino extracomunitario ed il luogo dove risiede (ricordiamo che lo straniero espulso deve lasciare l’Italia entro il termine indicato nel decreto di espulsione).
La domanda deve inoltre contenere i dati relativi al provvedimento di espulsione quali, il numero di protocollo, la data di emissione, eventuali alias dello straniero ed infine, devono essere indicati i motivi per i quali l’espulsione dovrebbe essere revocata.
I motivi per chiedere la revoca devono essere validi e fondati, altrimenti la domanda sarà rigettata.
All’istanza vanno allegati: qualora lo straniero sia ancora in possesso del permesso di soggiorno la fotocopia del permesso (o la richiesta del rinnovo), oppure, in caso di primo rilascio, la fotocopia delle pagine del passaporto con i dati anagrafici e il visto; la nota della Questura contenente i dati del/i decreto/i di espulsione; tutta la eventuale documentazione che si ritiene utile ai fini della revoca; la procura o mandato se l’istanza è presentata da un avvocato.
Il ricorso in caso di rigetto
Qualora l’istanza di revoca venga rigetta dal Prefetto, è possibile presentare ricorso. A tal proposito si segnala la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n. 1711 del 24 giugno 2011. In tale pronuncia i Giudici amministrativi affermano, richiamando la decisione del Consiglio di Stato n. 2828 del 2009 e la sentenza del TAR Toscana n 831 del 2009, che le questioni attinenti il diniego di revoca del decreto di espulsione esulano dalla sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, visto che l’art. 13 del D.Lgs. 286/1998 attribuisce al giudice di pace la cognizione delle controversie sulle espulsioni in via amministrativa (salve ipotesi particolari), e tale cognizione si estende anche ai casi di rigetto della domanda di revoca dell’espulsione, visto che tale domanda investe comunque le stesse condizioni inerenti la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.