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Come viaggiare con il permesso di soggiorno?

Buongiorno, ho un permesso di soggiorno per lavoro e vorrei organizzare le mie vacanze estive. Con il mio permesso posso viaggiare in altri Paesi?

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AGGIORNAMENTO

 

Come viaggiare fuori dall’Italia con il permesso di soggiorno

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17 giugno 2009 – Tutti i cittadini stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno in corso di validità (tranne che nei casi particolari elencati più avanti) possono uscire dall’Italia e muoversi all’interno dello spazio Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria) senza chiedere visti per turismo e portando con sé solo il passaporto e il permesso di soggiorno.

ATTENZONE: ci sono alcuni permessi di soggiorno che, sebbene in corso di validità, non consentono allo straniero che sia uscito dal territorio italiano, di farne rientro. Si tratta di quei permessi di soggiorno rilasciati in casi eccezionali come, ad esempio, quelli per cure mediche – gravidanza, o per chi ha un permesso di soggiorno per richiesta asilo politico ovvero quelli rilasciati per motivi di giustizia.

Chi vuole viaggiare in Paesi che non fanno parte dello spazio Schengen deve chiedere alle rappresentanze diplomatiche in Italia di questi Paesi se, in base agli accordi con il proprio Paese d’origine, ha bisogno di un visto. Anche in questo caso durante il viaggio deve comunque portare con sé il permesso di soggiorno, che è indispensabile per rientrare in Italia.

Il viaggio all’estero non deve durare più di sei mesi, perché se si rimane continuativamente fuori dall’Italia oltre questo periodo il  permesso di soggiorno perde di validità. Solo i titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale possono uscire per più di sei mesi, ma in ogni caso per un periodo continuativo non superiore alla metà del periodo di validità del loro permesso.

Se il permesso di soggiorno scade quando lo straniero si trova ancora all’estero, la legge italiana prevede, ai fini del reingresso, il rilascio di un visto di reingresso. Lo straniero può, in sostanza, recarsi subito presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana del proprio paese munito del permesso di soggiorno scaduto e  “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia.

Fondamentale è che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di sessanta giorni (fino a sei mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia.

Questo tipo di visto deve essere richiesto anche quando lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno. In tali casi al Consolato italiano deve produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata).

Rientro in patria con la ricevuta della domanda di rinnovo/primo rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)

Avere il permesso di soggiorno scaduto non è più un problema per chi vuole tornare nel paese d’origine, a condizione che abbia presentato la richiesta di rinnovo.

Il cittadino straniero, infatti, in attesa del rinnovo, conserva tutti i diritti di soggiorno riconosciuti  agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese fra i quali la possibilità di lasciare l’Italia e farvi regolare rientro (Direttiva 5 agosto 2006 del Ministero Interno e Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007).

 Ai sensi del Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007, lo stesso diritto viene riconosciuto, anche, al cittadino straniero in possesso della ricevuta di Poste Italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo (decreto flussi) o per ricongiungimento familiare.

L’uscita e il rientro dall’Italia possono avvenire anche attraverso un diverso valico di frontiera (es. uscita da Roma Fiumicino rientro da Milano Malpensa), ma occorre rispettare le seguenti  condizioni:
– il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri paesi Schengen 

– è necessario esibire il passaporto o il documento di viaggio equipollente (insieme al visto d’ingresso rilasciato dall’Ambasciata Italiana dal quale si desumono i motivi del soggiorno in caso di primo ingresso).

– il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro dello straniero.

Rinnovo del passaporto

È utile ricordare che, nel caso in cui, lo straniero possegga un passaporto scaduto, potrà, in alcuni casi, chiederne il rinnovo presso la propria Ambasciata o Consolato presente in Italia. E’ necessario, tuttavia, accertarsi che il rinnovo del passaporto rientri tra i servizi offerti dall’autorità straniera presente nel nostro territorio altrimenti sarà necessario fare una procura a favore di una persona che si trova nel paese d’origine che provveda al rinnovo o partire per recarsi personalmente nel proprio paese, utilizzando un certificato provvisorio, rilasciato dalle propria rappresentanza consolare, che sostituisce il passaporto.

Avv. Mascia Salvatore

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