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Con il mio permesso posso lavorare in altri Paesi Ue?

Salve, ho un permesso di soggiorno per lavoro che scade tra 1 anno. Ho avuto un offerta di lavoro in Spagna. Posso trasferirmi lì per lavoro?

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AGGIORNAMENTO:

Con un permesso di soggiorno italiano posso lavorare o studiare in altri Paesi Ue?

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3 luglio 2009 – I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno (della durata di 1 o 2 anni) in corso di validità rilasciato dall’Italia, possono recarsi nei Paesi Schengen per un soggiorno di breve durata, per un periodo non superiore a tre mesi.

Gli accordi Schengen, infatti,  prevedono che, il cittadino straniero titolare di passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità può circolare liberamente e trascorrere una breve vacanza nei seguenti Paesi, che costituiscono lo spazio Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria.

N.B.La possibilità di viaggiare e soggiornare (massimo per 90 giorni) nei Paesi europei sopraelencati e prevista solo per i cittadini extraue titolari  di un permesso di soggiorno in corso di validità. Tale diritto non è riconosciuto a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno. Chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, invece, può transitare per i Paesi Schengen solo per determinati periodi dell’anno, cioè quando il Ministero dell’Interno, con apposite circolari ad hoc, ne facilita temporaneamente il transito.

Attenzione. Durante il periodo di soggiorno legale nei territori Schengen non è consentito lo svolgimento di alcuna attività lavorativa perché la legge ne prevede espressamente il divieto. Alla scadenza dei 3 mesi, quindi, il cittadino straniero deve rientrare regolarmente in Italia. Tale disposizione è valida in tutti gli Stati Schengen, il divieto di lavorare, pertanto, riguarda anche i cittadini extraue che vengono in Italia per turismo.

Solo i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato, possono recarsi nei Paesi europei che hanno recepito la Direttiva europea 2003/109/CE dei Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e soggiornarvi per un periodo superiore a 90 giorni per motivi di lavoro,  studio o  per risiedervi legalmente.

Il decreto Legislativo n. 3 del 8 gennaio 2007, in attuazione della predetta direttiva europea, ha abolito la carta di soggiorno, ora sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ha previsto che il titolare del permesso CE ha, tra gli altri diritti, quello di andare a  lavorare/ risiedere/ studiare per un periodo superiore a tre mesi negli altri Stati europei che hanno recepito la medesima Direttiva (Francia, Grecia, Olanda, Spagna, Germania, Polonia, ecc.).

Rosanna Caggiano

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