2 novembre 2012 – La possibilità di poter svolgere attività lavorativa o di poter accedere a corsi di studio superiore a tre mesi, in un altro Stato membro dell’e Europea, diverso quindi da quello che ha originariamente rilasciato ad un cittadino extracomunitario residente sul proprio territorio un titolo di soggiorno, è consentita solo a coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Il “normale” permesso di soggiorno consente la circolazione all’interno dell’Area Schengen per un massimo di 90 giorni
Il possesso di un permesso di soggiorno (ad esclusione dei permessi per cure mediche, per richiesta asilo politico e per motivi di giustizia), consente di circolare all’interno dell’area Schengen esclusivamente per brevi soggiorni, al massimo di 90 giorni. Va comunque segnalata la propria presenza alle Autorità di Pubblica sicurezza del Paese di destinazione. I brevi soggiorni sono consentiti per motivi di affari, turismo, brevi corsi di studio, manifestazioni sportive, scientifiche, politiche, religiose e culturali. In ogni caso, lo straniero deve essere in possesso dei documenti che giustificano l’ingresso. (Tali documenti sono consultabili sull’allegato al Regolamento Europeo n. 562 del 2006)
Qualora uno straniero sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato dall’Italia (per studio, per lavoro, per motivi familiari e così via), per poter svolgere un lavoro in un altro Stato dell’e, oppure per poter accedere ad un corso di studi di durata superiore a tre mesi, dovrà necessariamente avviare le procedure previste dallo Stato in questione per il rilascio dell’apposito visto e del successivo permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo consente di lavorare e studiare in un altro Stato Europeo
Il cittadino extracomunitario, che abbia riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo in uno degli Stati dell’e, mediante il rilascio del relativo permesso (ex carta di soggiorno), può soggiornare in un altro Stato membro per più di tre mesi al fine di svolgervi attività lavorativa o frequentare corsi di studio. Tale facoltà è stabilita dalla Direttiva Europea n. 109 del 2003 (in Italia recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007).
E’ bene sottolineare però che gli Stati, in presenza di determinate condizioni, possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno.
Al fine del soggiorno, lo Stato può richiedere che lo straniero dia dimostrazione di adeguate risorse finanziarie, di un alloggio e di una copertura sanitaria.
Inoltre, a seconda del motivo per cui lo straniero si reca nel secondo Stato membro, può essere richiesto:
a) in caso di esercizio di un’attività di lavoro dipendente, il contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale;
b) in caso di esercizio di un’attività economica autonoma, la disponibilità degli adeguati fondi necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un’attività economica, presentando i documenti e le autorizzazioni necessari;
c) in caso di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può richiedere all’interessato di presentare la prova dell’iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.
Nel secondo Stato membro, allo straniero sarà rilasciato un permesso relativo all’attività svolta (per lavoro subordinato, autonomo o per studio).
Del rilascio del permesso da parte del secondo Stato dell’e, ne viene data comunicazione alle Autorità del Paese che ha rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo
Il trasferimento in un altro Stato membro per motivi di lavoro o studio dello straniero, non comporta la revoca del permesso di lungo periodo.
La revoca è espressamente prevista qualora sia conferito un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte del secondo Stato membro dell’e europea, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo è anche revocato se lo straniero si assenta dal territorio dell’e per un periodo di dodici mesi consecutivi.
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