Roma – 4 giugno 2012 – Normativa europea. In materia di visti per l’ingresso nell’Unione Europea, la principale normativa di riferimento è la Convenzione di Schengen. Questa si applica a tutti gli Stati Europei firmatari dell’accordo e che allo stesso hanno aderito (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Principato di Monaco, Portogallo, Spagna, Italia, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera, Liechtenstein.)
Alcuni Stati, pur non facendo parte dell’Unione Europea, come Svizzera, Islanda e Norvegia hanno comunque aderito alla Convenzione. Altri Stati, che invece fanno parte dell’Unione Europea non applicano la Convenzione, come il Regno Unito e l’Irlanda. Altri Stati ancora, pur avendo aderito all’accordo ancora non lo applicano quali Bulgaria e Romania. In questi ultimi casi è quindi necessario, qualora si voglia visitare questi Paesi, recarsi presso le loro Rappresentanze diplomatiche e chiedere un visto di ingresso.
Successivamente alla Convenzione di Schengen è stato adottato il codice dei visti (Regolamento Europeo n. 810 del 2009).
La Convenzione detta le condizioni affinchè un cittadino di uno Stato Terzo possa fare, all’interno dell’Unione Europea, un soggiorno non superiore a tre mesi. Tra le condizioni è previsto, per gli stranieri che devono richiederlo, il possesso di un valido visto.
Il visto è uniforme, cioè equivalente per tutti gli Stati aderenti all’accordo.
Il visto non deve essere a validità territoriale limitata (VTL), perché in questo caso, il visto sarà valido solo per uno o più Stati membri e non per tutti.
La Convenzione prevede poi che “Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto”.
Ciò posto, il titolare di un visto per turismo, ottenuto da uno Stato aderente all’accordo, può circolare, per la durata del visto all’interno dell’area Schengen. E’ necessario però che, entrando negli Stati diversi da quello per il quale è stato richiesto il visto, segnali la sua presenza alle Autorità di Polizia. Inoltre, all’ingresso occorre dimostrare le finalità del viaggio, di avere le risorse economiche per il periodo di soggiorno, un adeguato alloggio (ad esempio prenotazione alberghiera) e una copertura sanitaria per eventuali infortuni e malattie.
Nel caso in cui una persona risulti soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, oppure nel caso in cui risultino segnalazioni di precedenti espulsioni, l’ingresso sarà negato.
In Italia. La normativa italiana, adeguandosi alla normativa comunitaria, consente anch’essa che un cittadino extracomunitario in possesso di visto turistico rilasciato da uno Stato Schengen, possa fare ingresso per brevi soggiorni in Italia ad esclusivo scopo turistico.
In Italia, il decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007 ha esplicitamente previsto che se lo straniero proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Se invece il cittadino extracomunitario proviene da uno Stato Schengen, dovrà, entro 8 giorni dall’ingresso effettuare la dichiarazione di presenza presso gli Uffici stranieri della Questura competente per territorio indicando le finalità del viaggio, la durata prevista del soggiorno, l’alloggio nel quale è ospitato, dare dimostrazione dei mezzi finanziari per periodo in cui si tratterrà in Italia (sono indicati dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo del 2000), e fornire la documentazione per la copertura sanitaria.
Nel caso in cui l’alloggio sia in una struttura alberghiera, la dichiarazione di presenza sarà effettuata all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. L’adempimento dell’obbligo e’ attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione da parte dell’albergatore, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
La dichiarazione di presenza entro gli 8 giorni dall’ingresso, deve essere effettuate anche dai cittadini extracomunitari che sono esentati dall’obbligo di richiedere il visto per soggiorni di breve durata.
Avv. Andrea De Rossi