Ho il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Mia sorella sta in Belgio e mi ha trovato un lavoro. Posso lavorare là con questo tipo di soggiorno?
14 giugno 2016 – I cittadini stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) hanno la facoltà di lavorare e di studiare in un altro Stato membro dell’Unione Europea che abbia adottato la Direttiva UE 109 del 2003.
Infatti, ai sensi di questa Direttiva, i cittadini extracomunitari ai quali è stato rilasciato il suddetto titolo di soggiorno vengo paragonati ai cittadini UE in alcuni ambiti, tra cui la libertà di circolazione, l’accesso al mercato del lavoro dell’Unione per poter svolgere un’attività lavorativa subordinata o autonoma, la facoltà di poter studiare oppure dimorare in un altro Paese membro anche senza lavorare con la condizione che l’interessato sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa interna in materia d’immigrazione del Paese d’interesse.
Di fatto, quando un Paese membro applica la Direttiva stabilisce i requisiti che lo straniero deve avere per poter soggiornare nel proprio territorio nazionale, per cui è buona prassi contattare la rappresentanza diplomatica presente in Italia del Paese d’interesse.
In generale tra le condizioni previste dagli Stati membri che applicano questa Direttiva, ci sono la presenza di un contratto di lavoro, l’iscrizione effettiva ad un corso di studio o formazione oppure la dimostrazione delle risorse economiche provenienti da fonti lecite necessarie per il proprio soggiorno e quello dei familiari. Inoltre, la maggior parte delle volte, viene chiesto anche di dimostrare la disponibilità di un alloggio e di una copertura sanitaria prima di trasferirsi nel Paese d’interesse, per evitare di diventare un onere per il sistema assistenziale di quel Paese.
Nello specifico, la procedura prevede che una volta che la richiesta di soggiornare in questo secondo Paese membro viene accetta, le autorità migratorie rilasciano un permesso di soggiorno normale per lo svolgimento della relativa attività che lo straniero svolgerà. Ciò non comporta la perdita del permesso di soggiorno UE rilasciato precedentemente dall’Italia.
Se, invece, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno equivalente al permesso Ue per lungosoggiornanti del Paese UE di provenienza (in questo caso l’Italia), oppure prolunga l’assenza da territorio italiano o dal territorio dell’Unione Europea, il permesso di soggiorno UE rilasciato in precedenza dall’Italia viene revocato.
D.ssa Maria Elena Arguello