7 marzo 2013 – Il congedo di paternità è il periodo di astensione dal lavoro che spetta al padre in seguito alla nascita del figlio o nel caso di adozione o affidamento di un minore. Questo diritto è stabilito dall’art. 28 del d.lgs. 151/2001, c.d. Testo Unico maternità/paternità. Tale congedo viene riconosciuto quando si verificano determinati eventi riguardante la madre del bambino, a prescindere del fatto che la stessa lavori o meno. La data dalla quale decorre il congedo di paternità coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non goduto dalla madre lavoratrice.
Nel dettaglio, il congedo di paternità spetta quando:
• la madre lavoratrice rinuncia totalmente o parzialmente al congedo di maternità alla stessa spettante;
• la madre muore;
• la madre abbandona o non riconosce il figlio;
• al padre viene dato l’affidamento esclusivo del figlio (art. 155bis c. c.)
• la madre è affetta da una grave infermità ;
Nei primi 4 casi, la domanda va presentata telematicamente all’Inps, compilando l’apposita dichiarazione di responsabilità nella quale si specifica la motivazione per la quale si richiede il congedo di paternità. Solo nel caso in cui la madre sia affetta da una grave infermità, la procedura richiede l’invio del certificato sanitario attestante la malattia, al centro medico legale dell’Inps, allo sportello o tramite raccomandata postale.
In caso di parto prematuro con ricovero ospedaliero del neonato, il congedo di paternità può essere posticipato, in maniera parziale o totale, al giorno delle dimissioni del figlio.
Durante il congedo di paternità viene percepita un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera. Il calcolo si fa sulla base dell’ultimo mese lavorato prima dell’inizio del periodo del congedo (art. 22 e seguenti del d.lgs. 151/2001).
Per percepire l’indennità, i lavoratori domestici devono presentare la domanda (modulo MAT) sia all’Inps di residenza o dimora sia al datore di lavoro. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in due modalità diverse: bonifico presso l’ufficio postale o accredito sul conto corrente bancario o postale, in base alla scelta fatta dal richiedente nel momento dell’ivio della domanda
In tutti gli altri casi…
Nel caso in cui la madre usufruisca regolarmente del periodo di maternità, e non si verifichino le condizioni elencate prima, la Riforma del Mercato del Lavoro – legge 92/2012, ha recentemente introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, alcune misure a sostegno della genitorialità. Tra le novità troviamo il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo per i padri. Per usufruirne di questi periodi, il padre lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, almeno con 15 giorni di anticipo rispetto alla nascita del figlio sulla base della presunta data del parto, i giorni che vuole utilizzare per il congedo. Il datore di lavoro, a sua volta, lo comunica telematicamente all’Inps. Ad oggi, però, non è stato ancora pubblicato il Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2012 che disciplina le condizioni di accesso per richiderlo.
Congedo obbligatorio
Si applica al padre lavoratore dipendente, che entro 5 mesi dalla nascita del bambino, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno intero (non può essere usufruito ad ore) senza subire decurtazione dallo stipendio. Questo diritto è autonomo e indipendente al congedo di maternità usufruito dalla mamma, per cui può essere goduto in contemporanea con la madre. Inoltre, va riconosciuto anche nel caso in cui il padre già usufruisca del congedo di paternità menzionato all’inizio.
Congedo facoltativo
Nel congedo facoltativo il padre può astenersi dal lavoro, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del bambino, per altri 2 giorni (che non possono essere usufruiti ad ore) anche continuativi e senza che gli vengano decurtati dallo stipendio, previo accordo con la madre. Infatti, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la dichiarazione della madre in merito al non utilizzo dell’astensione spettante a lei. In questo caso a lei le verranno ridotti i giorni usufruiti dal padre, con conseguente rientro anticipato al lavoro di 1 o 2 giorni, tenuto conto di quanti siano stati goduti dal padre. Anche in questo caso il congedo di paternità può essere fruibile contemporaneamente all’astensione della mamma.
D.ssa Maria Elena Arguello