5 settembre 2011 – Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
In generale il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente allo straniero l’esercizio di lavoro autonomo, dietro presentazione dei titoli abilitativi o delle autorizzazioni eventualmente prescritte e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente allo straniero l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, se lo stesso si è iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego, o previe comunicazioni del datore di lavoro alle autorità competenti (Centro per l’Impiego, Inps, Inail, ecc..).
Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni e secondo i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio delle rispettive attività.
Al momento della richiesta di rinnovo del permesso, tuttavia, lo straniero è tenuto a richiedere la conversione del suo titolo di soggiorno dalla tipologia del permesso di cui è in possesso (autonomo in questo caso ) ad altra tipologia relativa all’attività che effettivamente svolge (lavoro subordinato). Prima di tale momento è sufficiente possedere i requisiti previsti dalla legge per eseritare l’attività di lavoro prescelta (es. possedere la licenza se prevista).
Con il rinnovo, automaticamente, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
Entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno è obbligatorio presentare la domanda di rinnovo. Se cambia il motivo del soggiorno perchè ad esempio da lavoro autonomo si è passati al lavoro subordinato, il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda di conversione del permesso di soggiorno.
I moduli da utilizzare per il rinnovo o la conversione del permesso per lavoro sono quelli reperibili negli uffici postali presso i quali dovrà essere spedita anche la domanda indirizzata alla Questura competente.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa al nuovo rapporto di lavoro (ultime buste paga, lettera di assunzione, eventuali cud o dichiarazione dei redditi) e copia delle prime due pagine del passaporto (non è più richiesta la copia integrale).
Nel momento in cui viene spedita la domanda l’operatore dell’ufficio postale rilascia un’assicurata postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso. Questa assicurata sostituisce a tutti gli effetti il vecchio “cedolino” che rilasciava la Questura e consente al tittolare di allontanarsi dal territorio italiano e farvi rientro senza, però, salvo eccezioni, transitare in Paesi della’Area Schengen.
Contestualmente al rilascio dell’assicurata postale, l’operatore consegna al richiedente la convocazione presso gli Uffici della Questura centrale per effettuare i rilievi fotodattiloscopici e consegnare la documentazione allegata alla domanda.
Si ricorda che la legge prevede un termine di 20 giorni per il rilascio o il diniego del permesso di soggiorno dal momento della presentazione della domanda all’Ufficio postale.
Sebbene si tratti di un termine “ordinatorio”, nel senso che il mancato rispetto non comporta in automatico il rinnovo del permesso, se i tempi di esame della domanda si fanno troppo lunghi, è possibile sollecitare la Questura con una lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. Recentemente, infatti, visti i gravi ritardi nei rilasci dei permessi da parte degli uffici competenti, diversi Tribunali Amministrativi, ai quali erano ricorsi i cittadini interessati, hanno condannato più volte le Questure a provvedere nel rispetto dei termini.
Avv. Mascia Salvatore