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Conversione permesso di soggiorno di studio in lavoro subordinato

Salve, sono studente e ho un contratto di lavoro. Posso convertire il mio permesso di studio in un permesso per lavoro subordinato?

27 febbraio 2013 – Si ricorda che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere un lavoro subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore, per il periodo di validità del soggiorno (art. 14, comma 4 D.P.R. 394/99).

I cittadini stranieri che sono in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio (o di formazione professionale), ancora in corso di validità e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, possono richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di determinati requisiti. La procedura varia a seconda del percorso di studio seguito o del mancato conseguimento dell’attestato finale.

Il cittadino extraUE che ha completato un percorso di studi universitari in Italia, come quelli riportati in seguito, potrà ottenere la conversione in permesso per lavoro subordinato al di fuori delle quote flussi.
* Laurea triennale (180 crediti formativi universitari o CFU);
* Laurea specialistica biennale (120 CFU);
* Laurea magistrale (300 CFU);
* Diploma di specializzazione (durata minima 2 anni);
* Dottorato di ricerca universitaria (durata minima 3 anni);
* Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima 1 anno);
* Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima 1 anno);
* Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata 1 anno).

I cittadini non comunitari che, invece, non hanno terminato il percorso di studi oppure hanno completato un corso di formazione o un tirocinio formativo devono rientrare nelle quote determinate annualmente dal decreto flussi ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 286/98.

In entrame le ipotesi lo straniero deve rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Nello specifico, per la conversione del permesso di soggiono da studio a lavoro subordinato, la domanda deve essere presentata prima al SUI della provincia di dimora dello straniero. Per l’avvio della procedura bisogna compilare il modello V2 sul sito dedicato del Ministero dell’Interno. Al momento dell’appuntamento con il SUI per la stipula del contratto di soggiorno bisogna allegare copia:

  • documento d’identità dello straniero e permesso di soggiorno dal quale si richiede la conversione;
  • documento d’identità del datore di lavoro
  • diploma o attestato che certifichi il conseguimento del titolo di studio o il completamento del tirocinio;
  • contratto di assunzione, firmato dal solo datore di lavoro e la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (tipologia di contratto, orario di lavoro, località di impiego, etc.)
  • visura camerale e reddito dell’azienda;
  • Documentazione riguardante l’alloggio (contratto di affitto o comodato / dichiarazione di ospitalità / cessione di fabbricato) e certificato d’idoneità alloggiativa
  • Marca da bollo da € 16,00 (in originale)

Il SUI verifica la sussistenza dei requisiti e in caso di esito positivo consegna, sia al datore di lavoro che all’interessato, una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambi le parti e vidimato dall’autorità. Inoltre, rilascia anche il modulo già compilato per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da inviare alla Questura tramite il kit delle poste. La Questura, infine, a seguito dei prescritti accertamenti, rilascia il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Si ricorda, infine, che lo straniero già regolarmente soggiornante in Italia, che al compiento dei 18 anni di età richiede la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in quello per lavoro, non dovrà passare per il sistema delle quote. Si rammenta, inoltre, che il permesso di soggiorno per motivi familiari permette di svolgere un’attività lavorativa, durante il periodo di validità dello stesso, anche senza conversione o rettifica del documento (art. 14 D.P.R. 394/1999).

 

D.ssa Maria Elena Arguello
 

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