Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

Cosa rischia chi dà lavoro ad un clandestino?

Salve, ho sentito che a seguito di una nuova legge, chi fa lavorare stranieri clandestini può essere condannato. E’ vero? Che pene si rischiano?

Roma, 21 agosto 2012 – Il Testo Unico sull’immigrazione prevede all’articolo 22 il reato di occupazione di stranieri, cittadini extracomunitari, irregolari.
E’ previsto infatti, che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. (Queste pene sono state introdotte dal D.L. 92 del 2008).

Inasprimento delle pene a seguito del d.lgs. 109 del 2012
Oltre a quanto già previsto per l’occupazione irregolare di cittadini extracomunitari, il d.lgs. n. 109/2012 ha introdotto delle ipotesi di aggravamento del reato.
In particolare, è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui:

– i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
– i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
– i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Se il datore di lavoro viene condannato, dovrà pagare, come ulteriore sanzione, anche il costo di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Ulteriori modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 109 del 2012
Come noto, il decreto legislativo n. 109 del 2012, attuativo della Direttiva Europea 2009/52/CE (pubblicato in gazzetta Ufficiale lo scorso 25 luglio), ha apportato importanti modifiche al Testo Unico sull’immigrazione.
In particolare sono state introdotte nuove disposizioni all’articolo 22 il quale, disciplina le modalità di ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato.

Ricordiamo, che per poter assumere regolarmente un cittadino straniero extracomunitario, quest’ultimo deve essere in possesso di un idoneo permesso di soggiorno che lo abiliti a svolgere attività lavorativa.
Altrimenti, la possibilità di assumere è consentita previa emanazione del decreto flussi (a meno che non si tratti di particolari ipotesi di lavoro) che determina le quote di stranieri che possono fare ingresso per lavoro in Italia. Solo a seguito dell’emanazione del decreto flussi si può attivare la procedura finalizzata all’ottenimento del nulla osta che consentirà allo straniero di avere il visto per il successivo ingresso in Italia.
Il nulla osta si richiede allo Sportello unico per l’immigrazione. Lo Sportello Unico, a seguito della richiesta da parte del datore di lavoro, effettua le opportune verifiche coadiuvato da altri organi (in particolare dalla Questura e dalla Direzione provinciale del lavoro).
In caso di esito positivo di tutte le verifiche il nulla osta viene rilasciato altrimenti viene rifiutato.

Ipotesi espresse di rifiuto e revoca del nulla osta
A seguito della novella legislativa, sono state introdotte ipotesi espresse di rifiuto del nulla osta.

In particolare il nulla osta viene rifiutato se, a seguito dei controlli, il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, ed anche a seguito di patteggiamento per i seguenti reati:

a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603bis del codice penale;
c) occupazione alle proprie dipendenze di stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.

Inoltre il nulla osta è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero, qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso in Italia , salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

ATTENZIONE: una disposizione transitoria del Decreto legislativo n. 109 del 2012 ha previsto anche la possibilità di una regolarizzazione (domande dal 15 settembre al 15 ottobre)  che mette  al sicuro il datore di lavoro dalle sanzioni e prevede il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore.

 

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version