12 febbraio 2013 – I cittadini stranieri che vogliono richiedere una variazione dei dati anagrafici o dello stato civile nei propri documenti italiani, devono presentare una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione. Nello stesso documento si deve dichiarare che, nonostante le discordanze anagrafiche, si tratta della stessa persona. Questo certificato è rilasciato dalle autorità consolari o dall’ambasciata del Paese di origine, con sede in Italia, in base alla documentazione originale prodotta dall’interessato. Tale documento deve essere legalizzato presso la Prefettura competente, salvo il caso in cui il Paese in oggetto aderisca ad una convezione internazionale che escluda la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata.
Una copia di questa dichiarazione deve essere allegata alla richiesta di domanda del rinnovo del titolo di soggiorno mentre l’originale va portato in visione al momento dell’appuntamento per il fotosegnalamento in Questura. Lo stesso documento può essere utilizzato presso il Comune nel caso venga richiesta.
Nell’eventualità in cui non sia possibile avere una dichiarazione consolare, si può dimostrare di essere la stessa persona presentando i documenti originali rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. Questi documenti devono essere dovutamente legalizzati dall’autorità competente del Paese che li ha rilasciati (con l’apostille nel caso il Paese aderisca alla Convezione del’Aia del 1961), tradotti in italiano e la traduzione deve essere legalizzata a sua volta. Per la traduzione si può procedere in due diversi modi, entrambi accettati dalla Pubblica Amministrazione. La prima opzione è quella di far tradurre i documenti da un traduttore riconosciuto dalla rappresentanza italiana nel Paese che li ha rilasciati, e poi, procedere alla legalizzazione della traduzione presso la rappresentanza consolare italiana in loco. La seconda opzione è quella di dare l’incarico della traduzione ad un traduttore ufficiale in Italia, il quale, dopo aver tradotto il documento, deve legalizzarlo mediante il giuramento presso il Tribunale Civile della città di appartenenza.
Senza un documento ufficiale rilasciato dal Paese di appartenenza, lo straniero non può richiedere nessuna variazione dei dati anagrafi o dello stato civile nei propri documenti italiani.
D.ssa Maria Elena Arguello