17 ottobre 2014 – Ai familiari dei cittadini italiani non si applica l’art. 29 del D.Lgs. 286/98, per cui non è richiesta la presentazione della documentazione relativa al reddito né il certificato d’idoneità alloggiativa. Tali documenti sono obbligatori, invece, quando il ricongiungimento familiare è fatto tra cittadini extracomunitari.
Infatti, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30/2007, le disposizioni presenti nel suddetto decreto legislativo si applicano anche ai cittadini extracomunitari familiari dei cittadini italiani, oltre che ai familiari non comunitari dei cittadini comunitari.
Ciò vuol dire, che ai familiari extracomunitari dei cittadini italiani viene rilasciata direttamente dalla Questura la carta di soggiorno, dopo il loro ingresso nel territorio nazionale, applicando quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 30/2007, senza eseguire la procedura per il ricongiungimento familiare, obbligatoria soltanto quando sia il richiedente che i familiari sono cittadini extracomunitari, tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Si ricorda, però, che nonostante è stato abolito il visto per “familiare al seguito” per i parenti dei cittadini italiani, dipendendo dalla cittadinanza extracomunitaria del familiare, è probabile che lo stesso abbia bisogno di un visto turistico per l’ingresso in Italia. Quindi, chi non ha bisogno di un visto per turismo per entrare in Italia, può viaggiare tranquillamente e presentare l’istanza per la carta di soggiorno dopo il proprio arrivo; mentre chi ha bisogno del visto turistico deve, prima di venire in Italia, richiederne il rilascio presso il Consolato o l’Ambascita italiana.
Per la richiesta della carta di soggiorno per il familiare extracomunitario del cittadino italiano bisogna allegare:
- Originale e copia del passaporto dello straniero oppure del documento di viaggio equivalente, in corso di validità;
- Originale e copia che attesta il legame di parentela tra il cittadino italiano e il familiare. Nel caso in cui il documento sia rilasciato dalle autorità estere, il documento dovrà essere legalizzato per l’uso in Italia, tradotto in italiano e la traduzione, a sua volta, dovrà essere legalizzata.
- Originale e copia della carta d’identità del cittadino italiano
- Lettera di presa a carico sottoscritta dal cittadino italiano nella quale dichiara di garantire di provvedere al mantenimento economico dei familiari, garantendone anche vitto e alloggio in modo tale che gli stessi non rappresentino un onere per lo Stato italiano.
- 4 fototessere del richiedente, recenti e uguali fra di loro
- Una marca da bollo di € 16.00
D.ssa Maria Elena Arguello