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Divieto di espulsione. Cosa è cambiato?

Ho sentito che con le recenti leggi ci sono state modifiche al divieto di espulsione per i cittadini stranieri. Potrei avere più informazioni?

24 agosto 2011 – L’articolo 19 Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) che disciplina i casi in cui l’espulsione dello straniero è vietata, già modificato nel 2009 dalla legge n. 94, è stato di nuovo modificato con il decreto legge n. 89 del 2011 convertito in legge agli inizi di agosto (legge numero 129 del 2011).

Prima del D.L. n. 89 del 2011

Prima del decreto legge n. 89, l’articolo 19 T.U., prevedeva le ipotesi in cui il cittadino extracomunitario non poteva essere sottoposto ad espulsione.

Il primo comma prevedeva e prevede tuttora un divieto assoluto di espulsione. “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. Si tratta evidentemente di un divieto di carattere umanitario basato sulle conseguenze che un’eventuale espulsione potrebbe provocare allo straniero, e che trova fondamento, oltre che nella Carta Costituzionale italiana anche nei trattati internazionali.

Il secondo comma prevedeva e prevede una serie di ipotesi in cui il divieto non è assoluto e può essere temporaneo.

 

Il divieto è temporaneo per i minori degli anni 18 fino al raggiungimento della maggiore età. In questo caso viene fatto salvo il diritto del minore a seguire il genitore o colui che ne ha l’affidamento che sia colpito da provvedimento di espulsione.
E’ temporaneo il divieto di espulsione nei confronti delle donne in stato di gravidanza. Le donne, la cui gravidanza sia accertata da un certificato medico di uno specialista in ginecologia, non possono essere espulse fino a sei mesi successivi la nascita del figlio. Nell’ipotesi della gravidanza, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 376 del 2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente con la donna in stato di gravidanza. Per poter estendere il divieto di espulsione al marito, è quindi necessario che sussistano le condizioni del rapporto coniugale e della convivenza.

L’estensione non opera invece se il rapporto è solo di fatto o se gli stranieri non sono conviventi.
Il divieto di espulsione è poi previsto per lo straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). In questo caso però, qualora lo straniero sia considerato un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, ovvero in caso di attività terroristica, potrà comunque essere disposta l’espulsione.

Infine, l’originario articolo 19 prevedeva il divieto espulsione per i cittadini extracomunitari conviventi con il coniuge o con i parenti italiani entro il quarto grado.  La legge n. 94 del 2009 ha limitato il rapporto di parentela al coniuge ed ai parenti di secondo grado. Il divieto di espulsione opera quindi nei confronti dei cittadini extracomunitari che siano conviventi con il coniuge italiano ovvero conviventi e legati da un rapporto di parentela con un cittadino italiano entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli o sorelle, nonni e nipoti). La prova della parentela, deve essere fornita attraverso la documentazione ufficiale proveniente dal Paese di nascita. Se la documentazione proviene da un Paese diverso dall’Italia, deve essere tradotta e legalizzata presso le Rappresentanze diplomatiche italiane.

Il requisito della convivenza è fondamentale e molti Giudici ne hanno confermato l’essenzialità. In senso contrario si cita una ordinanza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 22230 del 29/10/2010) con cui i Giudici stabiliscono che, nell’ambito del rapporto matrimoniale, il difetto temporaneo di convivenza, determinato da ragioni esclusivamente economiche, non fa venir meno il requisito necessario per il divieto di espulsione.
In tutte queste ipotesi citate, il divieto di espulsione non opera nei confronti di quei soggetti che siano considerati un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Il cittadino extracomunitario che si trovi in una delle situazioni citate dall’articolo 19, ha diritto, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 394 del 1999 ad un permesso di soggiorno, per motivi umanitari nel caso di divieto di espulsione per motivi umanitari, per minore età per i minorenni, per cure mediche in caso di straniera in stato di gravidanza e per motivi familiari in caso di stranieri parenti di cittadini italiani.

Per il cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano è poi prevista, dal d.lgs. 30 del 2007 (che disciplina il soggiorno e la circolazione dei cittadini dell’e Europea e dei loro parenti) la possibilità di richiedere la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE. Tale possibilità è concessa anche ai figli fino a 21 anni (o se maggiori di 21 anni che risultino a carico) ed ai genitori a carico. 

Dopo la riforma

Il decreto legge 89 del 2011, ha operato delle modifiche all’articolo 19 del Testo Unico. E’ stata infatti introdotta una disposizione volta a tutelare, in caso di espulsione, particolari categorie sensibili. E’ stato infatti disposto che “il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
E’ sicuramente particolare che il legislatore abbia inserito tale comma in un articolo che tutela i cittadini extracomunitari per i quali è vietata l’espulsione e che nulla sia detto in ordine alla possibilità di ricorrere al rimpatrio assistito.
E’ altresì evidente che l’intento del legislatore sia di prestare particolare attenzione alle modalità con cui eseguire l’allontanamento coattivo di soggetti che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità.

 

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