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Posso richiedere l’assegno per il nucleo familiare per una domestica extracomunitaria?

Buongiorno, volevo sapere se è possibile anche per una lavoratrice domestica extracomunitaria richiedere l’assegno per il nucleo familiare

 

L’Assegno
L’assegno per il nucleo familiare è un sostegno erogato dall’INPS  a beneficio dei familiari dei lavoratori dipendenti. Sul sito dell’INPS (www.inps.it) sono presenti tutte le informazioni necessarie al fine di richiedere tale contributo, ed i moduli per inviare la domanda.

A chi spetta
L’assegno, oltre che ai cittadini italiani, spetta anche ai lavoratori comunitari ed extracomunitari in regola per il loro nucleo familiare. Per membri del “nucleo familiare” si intendono i seguenti familiari: il richiedente l’assegno, il coniuge (purchè non sia separato né divorziato), i figli minorenni e maggiorenni ( per beneficiare dell’assegno per i figli maggiorenni, questi devono essere inabili), i nipoti che siano a carico del richiedente (in questo caso anche i genitori dei nipoti non devono svolgere alcun lavoro), i fratelli e sorelle del richiedente che siano orfani di entrambi i genitori e che non siano titolari di pensione per i superstiti.
I componenti del nucleo familiare dei cittadini extracomunitari, devono essere residenti in Italia, salvo la presenza di convenzioni, che fornisce la possibilità di richiedere l’assegno anche per i familiari residenti nel proprio Paese di origine. Oltre agli Stati dell’Unione Europea, i Paesi attualmente convenzionati sono: Capo Verde, gli Stati della ex Jugoslavia, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, la Svizzera, la Tunisia (massimo 4 figli).

Il reddito come requisito
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, l’assegno spetta a coloro che hanno un reddito inferiore ad un importo minimo previsto per il proprio nucleo familiare. Il calcolo del reddito, quale requisito per ottenere il contributo, viene effettuato sulla base del reddito del richiedente, più il reddito dei familiari che formano il nucleo. Il reddito si intende al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta.
Non costituiscono reddito, ai fini della richiesta dell’assegno quelle erogazioni che sono previste dalla legge, come ad esempio il trattamento di fine rapporto, le rendite INAIL e così via.

L’assegno è erogato dall’INPS al richiedente, e spetta, in presenza dei requisiti, sin dall’inizio dell’attività lavorativa. Dal 2005, l’assegno può essere versato anche al coniuge del richiedente, ma i requisiti che determinano l’erogazione si riferiscono sempre a quest’ultimo. La misura dell’assegno varia in base alle ore di lavoro.
Per i lavoratori domestici, la misura dell’assegno è determinata da un calcolo fatto sulla base del numero di ora lavorate anche se effettuate presso più datori di lavoro.
Nel caso di cessazione dell’attività lavorativa o di perdita dei requisiti, l’erogazione dell’assegno viene interrotta.

La domanda
La domanda deve essere presentata telematicamente, mediante accesso al sito dell’INPS, autenticazione mediante PIN e richiesta da effettuare on line. Qualora si sia sprovvisti del PIN, occorre richiederlo all’INPS, recandosi presso le sedi, ovvero telefonicamente contattando il numero a disposizione dei cittadini.

Avv. Andrea De Rossi

 

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