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Familiare cittadino UE. Come avere la carta di soggiorno?

Sono un cittadino francese, mia moglie è algerina. Ci trasferiamo in Italia. Come facciamo per richiedere la carta di soggiorno?

1 ottobre 2013 – La richiesta della carta di soggiorno per i familiari extraUE deve essere presentata direttamente alla Questura della città di dimora del nucleo familiare, portando con sé, in originale e fotocopia, la documentazione necessaria per la richiesta del documento.

Alla domanda di richiesta per il titolo di soggiorno bisogna allegare, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 30/2007:

  • Passaporto o documento equivalente in corso di validità;
  • Documentazione che attesta il rapporto di familiarità e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiede l’assistenza personale del cittadino UE;
  • 4 fototessere recente dell’interessato;
  • Marca da bollo di €16,00
  • Dichiarazione di mantenimento firmata dal cittadino comunitario.
  • Attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario, anche nel caso si tratti di un cittadino italiano che si trasferisce dall’estero.

Nel caso in cui il cittadino comunitario sia già residenti in Italia, basta allegare copia dell’attestato di soggiorno rilasciato dal Comune di dimora insieme alla copia del documento d’identità. Se si tratta, invece, di un cittadino italiano già residente in Italia, basta l’autocertificazione di residenza firmata e la fotocopia della carta d’identità.

La carta di soggiorno dei familiari di cittadini UE ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio. Se il cittadino ha maturato il diritto di soggiorno permanente, al momento del rinnovo la Questura rilascia una carta di soggiorno a tempo indeterminato. Quest’ultima deve essere aggiornata ogni volta che ci siano delle variazioni dei dati sensibili (rinnovo passaporto, cambio indirizzo di casa, ecc.) per evitare delle discordanze tra i vari documenti in possesso dello straniero.

Si rammenta che, ai sensi del messaggio n. 400/A/2013/12.337 del Ministero degli Esteri, i cittadini extraUE di cittadini comunitari non hanno più l’obbligo di richiedere il visto nazionale per lungo soggiornante per fare ingresso in Italia. Nel caso in cui il cittadino non comunitario ha bisogno del visto per entrare nel territorio italiano, le rappresentanze diplomatiche possono rilasciare un visto turistico di breve soggiorno, utile all’attraversamento delle frontiere UE.

D.ssa Maria Elena Arguello

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