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Figlio di irregolari, come denunciare la nascita?

Buongiorno sono un cittadino extracomunitario sono sposato e vivo con mia moglie in Italia ma siamo irregolari , senza permesso di soggiorno. Mia moglie aspetta un a bambino e deve partorire tra un  mese , cosa dobbiamo fare  in ospedale, dobbiamo presentare la denuncia di nascita anche se siamo irregolari?

29- ottobre 2009- La denuncia di nascita deve essere presentata obbligatoriamente, costituisce un diritto della persona, se non esiste l’atto di nascita non esiste la persona e quindi i diritti civili, come ad esempio  il diritto al nome,  pertanto è un atto dovuto nei confronti del bambino.

Se tua moglie partorisce in ospedale la dichiarazione di  nascita potrai farla tu o anche il medico o  l’ostetrica o anche  una  persona  che ha assistito al parto.

La dichiarazione deve essere resa entro  tre giorni dalla data del parto.

In merito al fatto che non avete il permesso di soggiorno non dovete preoccuparvi in quanto non potete essere segnalati all’autorità giudiziaria in quanto irregolarmente soggiornanti.

 L’accesso alle strutture sanitarie, inteso non solo come il diritto di usufruire di prestazioni mediche ma inteso come anche  uso nell’insieme dei servizi, anche di tipo amministrativo, da  effettuare presso la struttura sanitaria di fatto non comporta nessuna segnalazione all’autorità.

Il fatto di non avere il permesso di soggiorno non incide neanche  sulla dichiarazione di nascita.

Dopo l’emanazione del pacchetto sicurezza, è stato modificato,  l’articolo 6,comma 2, del D. Lgs. n.286/1999, Testo unico sull’immigrazione,  che recita: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

Dalla lettura della norma si poteva evincere che per l’iscrizione in anagrafe del minore era necessario esibire un permesso di soggiorno in corso di validità.

Per chiarire la situazione il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare, la numero 19 del 7 agosto   2009,   vedi articolo:           https://www.stranieriinitalia.it/ministero_dell_interno-chiarimenti_in_materia_di_anagrafe_e_stato_civile._9243.html , che  ha chiarito che l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale.

Quindi si può rendere la dichiarazione di nascita anche se non si è in possesso di permesso di soggiorno.

Se la dichiarazione di nascita viene effettuata in ospedale sarà il direttore sanitario a inoltrare la dichiarazione di nascita all’ufficiale civile entro 10 giorni, il quale  formerà l’atto di nascita..

Ti ricordo che la dichiarazione di nascita può anche essere effettuata, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto,  dovrai recarti all’ufficio anagrafe.

L’ufficiale civile  formerà l’atto di nascita, dovrai esibire attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto e come documento,  sufficiente mostrargli il passaporto, non il permesso di soggiorno.

 

Mariangela Lioy

 

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