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Flussi 2012. Come può entrare il socio di un’impresa?

Sono un cittadino bangladese e vorrei entrare in Italia per lavoro autonomo come socio lavoratore di una società già operativa in Italia. Che cosa devo fare?

Roma -19 dicembre 2012 – E’ possibile entrare in Italia in qualità di socio lavoratore in base al decreto flussi che è stato recentemente promulgato dal governo, purché la società sia già stata costituita in Italia nonché iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Per il decreto flussi 2012 sono previste 2000 quote riservate alla categoria di lavoro autonomo. La domanda si può presentare dal 7 dicembre 2012 sino al 30 giugno 2013.

Il cittadino straniero residente all’estero che intende svolgere un’attività lavorativa autonoma in Italia dovrà nominare un suo rappresentante attraverso una procura per tutte le formalità. Essa può essere redatta in Italia o tradotta e legalizzata dall’autorità diplomatica italiana. Può essere nominato procuratore un cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con regolare premesso di soggiorno in corso di validità. Nel caso lo straniero si trovi in Italia può recarsi personalmente negli uffici competenti.

I requisiti:

  • Essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge italiana  per  l’esercizio  della  singola  attività,  compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
  • Essere in possesso di un alloggio idoneo, dimostrabile con un contratto di affitto, dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato
  • Essere in possesso di un reddito minimo pari all’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8365.50 per il 2012).

La procedura
Come primo step bisogna richiedere alla Camera di Commercio competente la dichiarazione che attesti che non ci siano motivi ostativi al rilascio del nulla osta e l’attestazione dei parametri finanziari necessari per l’esercizio dell’attività. L’attestazione dei parametri finanziaria è un requisito obbligatorio nel caso si intenda esercitare un’attività individuale o come socio lavoratore presso una società, anche cooperativa, costituita da almeno 3 anni (art. 39, c. 3 del D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 334/2004). I parametri finanziari indicano la disponibilità economiche necessarie, secondo le tabelle predisposte dalla Camera di Commercio competente, che il richiedente deve essere in possesso per svolgere l’attività autonoma.

Attenzione però, perché nel caso in cui la società sia costituita da più di tre anni o lo straniero ricopra la posizione di socio o di amministratore di una società già in attività, non sono richiesti né l’attestazione dei parametri finanziari né la dichiarazione dell’insussistenza dei motivi ostativi rilasciate dalla Camera di Commercio.

Successivamente è necessario richiedere il nulla osta provvisorio all’ingresso, così detto N.O.P., alla Questura competente. Per il rilascio del nulla osta bisogna presentare la seguente documentazione:

  • Dichiarazione e attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio;
  • Certificato di idoneità alloggiativa dell’immobile dove si andrà ad abitare;
  • Dimostrazione di essere in possesso di un reddito annuo superiore all’importo annuo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  • Certificato di iscrizione della società presso la Camera di Commercio;
  • Visura camerale recente con lo stampo antimafia (non anteriore a 6 mesi);
  • Formale dichiarazione di responsabilità resa dal Legale Rappresentante della società che indica che non verrà instaurato nessun rapporto lavorativo subordinato, timbrato dalla Direzione Territoriale del Lavoro;
  • Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della società che garantisce un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  • Nel caso di società di capitali: ultima dichiarazione dei redditi della società con la ricevuta di avvenuta presentazione e copia del’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese. Se si tratti di una società appena avviata occorre presentare copia dell’atto costitutivo (sempre con data anteriore alla pubblicazione del decreto flussi)

Si consiglia, comunque, di verificare presso la Questura competente la documentazione richiesta.

Nell’arco di 20 giorni la Questura rilascia il N.O.P. apponendo un timbro in calce alla dichiarazione della Camera di Commercio, solo dopo aver controllato che lo straniero non sia stato espulso o non sia un soggetto pericoloso per la pubblica sicurezza italiana, motivi che impediscono l’ingresso e il soggiorno  in Italia.

Per ultimo bisogna richiedere il visto d’ingresso al Consolato italiano presentando la dichiarazione, l’attestazione e il nulla osta entro 3 mesi dalla loro emissione. Il visto deve essere rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio (art. 26, comma 7, d.lgs 286/98).

Stranieri in Italia

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