Salve, il mio datore di lavoro ha presentato una domanda per me con i flussi 2007. Io non gli ho detto che sono stato espulso nel 2006. Verrà accolta la sua domanda?
Roma – 9 luglio 2009 – L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari è previsto solo in presenza di determinati requisiti stabiliti dalla legge.
L’art. 4 del Testo Unico per l’Immigrazione stabilisce che, non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per determinati reati previsti dalla legge, né può fare ingresso in Italia lo straniero espulso, salvo nel caso in cui abbia ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di reingresso (10 anni).
I cittadini extracomunitari che sono stati espulsi, pertanto, non possono rientrare in Italia per almeno 10 anni, salvo nel caso in cui abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al rientro, prima del periodo previsto dalla legge, da parte del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 13 comma 13 del Testo Unico per l’Immigrazione.
La domanda di autorizzazione al lavoro presentata, tramite decreto flussi, nei confronti di un cittadino straniero espulso non può essere accolta poiché l’espulsione è considerata un motivo ostativo al rilascio del nulla osta ex art. 4 della predetta legge.
Come noto, la richiesta di nulla osta al lavoro una volta inoltrata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, tramite procedura informatizzata, viene trasmessa agli uffici competenti (Questura, Direzione Provinciale del Lavoro, Centro per l’Impiego) i quali devono effettuare gli accertamenti di rito e esprimere un parere sulla base delle condizioni stabilite dalla legge.
La Questura effettua dei controlli sul lavoratore straniero. In particolare la Questura verifica che a carico del cittadino extraue non risultino condanne penali o espulsioni.
Se, a seguito dei controlli, emerge una delle condizioni ostative suddette la Questura esprimerà parere negativo e lo Sportello Unico, come atto dovuto, provvederà a rigettare l’istanza di nulla osta al lavoro.
In alcuni casi, tuttavia, nonostante il parere positivo della Questura, quando il cittadino straniero si presenta all’ambasciata italiana per richiedere il visto per lavoro o al momento dell’ingresso in Italia, gli viene negato il visto o viene respinto alla frontiera poiché emerge l’espulsione da successivi controlli. In tali casi lo Sportello Unico per l’Immigrazione, su segnalazione degli uffici competenti, provvede a revocare il nulla osta rilasciato.
Rosanna Caggiano